I titolari effettivi di società e trust censiti su base europea
L'antiriciclaggio Ue diventa digitale: dal 22 marzo entrerà in vigore il regolamento che introduce nell'Unione europea il sistema Boris ( acronimo di beneficial ownership registers interconnection system), ossia il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi ( quello italiano è in gase di istituzione) e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Quest'ultima piattaforma garantisce già l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri attraverso la comunicazione elettronica tra registri delle Imprese e trasmette le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l'Unione. Il nuovo sistema Boris servirà pertanto da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della direttiva ( UE) 2015/ 849 ( V direttiva antiriciclaggio).
Ieri è stato pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » Ue il regolamento di esecuzione 2021/ 369 della Commissione del 1° marzo 2021 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva ( UE) 2015/ 849. Il regolamento individua una categoria di utenti qualificati che possono accedere a Boris nelle Fiu ( financial intelligence unit), la nostra Uif, ma l’accesso è consentito anche nei soggetti obbligati, nel quadro dell’ adeguata verifica della clientela. Questi utenti potranno controllare i dati da scambiare che vengono espressamente definiti l'insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust.
Viene anche definito come sarà il tracciamento elettronico della titolarità effettiva. Il « record sulla titolarità effettiva » includerà i dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/ sui titolare/ i effettivo/ i di tale soggetto/ istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari. In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, il regolamento prevede che i dati sul profilo includano informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull'indirizzo di registrazione e sul numero d'iscrizione nazionale. Ogni Stato membro avrà la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il titolare effettivo e l'interesse beneficiario detenuto da quest'ultimo, le informazioni minime obbligatorie sono costituite dai dati riguardanti: il nome, il mese ed anno di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.
Inoltre, gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includeranno l'identità: del o dei « trustee » ; del guardiano ( se esiste); dei beneficiari o della classe di beneficiari; e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.
Il 22 marzo entra in vigore il regolamento per collegare tutti i registri nazionali