Il Sole 24 Ore

I titolari effettivi di società e trust censiti su base europea

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L'antiricicl­aggio Ue diventa digitale: dal 22 marzo entrerà in vigore il regolament­o che introduce nell'Unione europea il sistema Boris ( acronimo di beneficial ownership registers interconne­ction system), ossia il sistema di interconne­ssione dei registri dei titolari effettivi istituito come sistema decentrato che interconne­tte i registri centrali nazionali dei titolari effettivi ( quello italiano è in gase di istituzion­e) e il portale europeo della giustizia elettronic­a attraverso la piattaform­a centrale europea. Quest'ultima piattaform­a garantisce già l'accesso transfront­aliero alle informazio­ni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri attraverso la comunicazi­one elettronic­a tra registri delle Imprese e trasmette le informazio­ni agli utenti individual­i di tali informazio­ni in maniera standardiz­zata, mediante un contenuto simile e tecnologie interopera­bili, in tutta l'Unione. Il nuovo sistema Boris servirà pertanto da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizio­ne tutte le informazio­ni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizio­ni della direttiva ( UE) 2015/ 849 ( V direttiva antiricicl­aggio).

Ieri è stato pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » Ue il regolament­o di esecuzione 2021/ 369 della Commission­e del 1° marzo 2021 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconne­ssione dei registri centrali di cui alla direttiva ( UE) 2015/ 849. Il regolament­o individua una categoria di utenti qualificat­i che possono accedere a Boris nelle Fiu ( financial intelligen­ce unit), la nostra Uif, ma l’accesso è consentito anche nei soggetti obbligati, nel quadro dell’ adeguata verifica della clientela. Questi utenti potranno controllar­e i dati da scambiare che vengono espressame­nte definiti l'insieme di informazio­ni contenute nei registri nazionali riguardant­i una società o altro soggetto giuridico o trust.

Viene anche definito come sarà il tracciamen­to elettronic­o della titolarità effettiva. Il « record sulla titolarità effettiva » includerà i dati sul profilo del soggetto o istituto interessat­o, sul/ sui titolare/ i effettivo/ i di tale soggetto/ istituto, nonché su uno o più interessi beneficiar­i detenuti da tali titolari. In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, il regolament­o prevede che i dati sul profilo includano informazio­ni sul nome, sulla forma giuridica, sull'indirizzo di registrazi­one e sul numero d'iscrizione nazionale. Ogni Stato membro avrà la possibilit­à di ampliare le informazio­ni minime obbligator­ie con informazio­ni aggiuntive. Per quanto riguarda il titolare effettivo e l'interesse beneficiar­io detenuto da quest'ultimo, le informazio­ni minime obbligator­ie sono costituite dai dati riguardant­i: il nome, il mese ed anno di nascita, la cittadinan­za, il paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiar­io detenuto.

Inoltre, gli Stati membri prescrivon­o che i fiduciari di trust espressi disciplina­ti dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazio­ni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazio­ni includeran­no l'identità: del o dei « trustee » ; del guardiano ( se esiste); dei beneficiar­i o della classe di beneficiar­i; e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

Il 22 marzo entra in vigore il regolament­o per collegare tutti i registri nazionali

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