Il Sole 24 Ore

Tutte le perdite a dicembre 2020 soggette alla deroga del ripiano

Aggiornata la massima 191 sulla riduzione obbligator­ia nel periodo della pandemia Misure in aiuto delle società per mantenere invariata la posizione sul mercato

- Giuseppe Rescio Commission­e massime Società del Consiglio notarile di Milano

Con la massima 196 la commission­e Società del consiglio Notarile di Milano ha aggiornato la massima 191 sulla sospension­e della disciplina in tema di riduzione obbligator­ia del capitale per perdite nel periodo dell’emergenza Covid- 19.

La massima interpreta il nuovo testo dell’articolo 6 del decreto legge 23/ 20, come modificato dalla legge 178/ 20, partendo dall’obiettivo perseguito dal legislator­e emergenzia­le: aiutare le società di capitali e i loro soci a mantenere invariata l’organizzaz­ione e la posizione dell’impresa sul mercato, evitando nel breve periodo operazioni di ricapitali­zzazione, di riorganizz­azione o di sola riduzione del capitale, che potrebbero risultare particolar­mente onerose o pericolose nella situazione di crisi indotta o aggravata dall’emergenza Covid.

L’obiettivo traspariva già prima della modifica. Ma l’aver in un primo tempo limitato la sospension­e della ricapitali­zzazione al periodo 9 aprile- 31 dicembre 2020, con conseguent­e ripresenta­rsi del problema sin dall’inizio del 2021, poteva alleviare la pressione nell’immediato, non anche agevolare la programmaz­ione per la raccolta di capitali in un periodo più ampio, considerat­o che dell’attuale momento critico non è ancora definibile la fine.

Da qui l’idea di “fotografar­e” la situazione patrimonia­le delle società durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, concedendo cinque esercizi sociali per rimediare alle perdite esistenti: indipenden­temente da quando tali perdite si siano inizialmen­te prodotte ( vi rientrano anche quelle anteriori al periodo Covid) e dalla causa che le ha originate ( anche non legate all’emergenza), poiché tutte le perdite esistenti nell’esercizio in corso a quella data porterebbe­ro agli stessi inconvenie­nti.

Alla luce di questa finalità va ricostruit­o il senso dell’espression­e « perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 » , non certo scevra di ambiguità, perché l’ “emersione” potrebbe alludere:

1) alla sola produzione, in tale esercizio, di perdite che prima non esistevano;

2) sia alla produzione di perdite nuove sia alla persistenz­a di perdite già prodottesi in precedenti esercizi e che continuano a “emergere”;

3) alla prima rilevazion­e delle perdite in un documento contabile che identifica e quantifica la perdita, realizzato entro il 31 dicembre 2020;

4) alla rilevazion­e di perdite, nuove o già risultanti da bilanci precedenti che continuano ad “emergere” in un bilancio ordinario o straordina­rio realizzato entro il 31 dicembre 2020.

L’interpreta­zione più in linea con la ratio legis è la più estensiva, cioè la seconda: tutte le perdite esistenti durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ancorché prodottesi prima e/ o risultanti da bilanci redatti successiva­mente alla scadenza dell’esercizio in corso causano il medesimo problema e giustifica­no la sospension­e delle norme sulla riduzione del capitale nei cinque esercizi successivi.

Quindi, per una società che chiude gli esercizi sociali al 31 dicembre, la sospension­e riguarda tutte le perdite risultanti dal bilancio dell’esercizio che chiude il 31 dicembre 2020, in ipotesi redatto e approvato il 30 maggio 2021, o da situazioni patrimonia­li di periodo riferite a una data anteriore al 31 dicembre 2020. Se una società chiude gli esercizi sociali al 30 giugno, la sospension­e riguarda tutte le perdite risultanti sia dal bilancio dell’esercizio che chiude il 30 giugno 2020, sia dal bilancio dell’esercizio, iniziato il 1° luglio 2020, che chiude il 30 giugno 2021, o da situazioni patrimonia­li di periodo riferite a una data anteriore al 30 giugno 2021.

Invece le perdite prodotte negli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2020 sono soggette alle regole del sistema ordinario; ma, durante i primi cinque esercizi, provocano obblighi di riduzione soltanto se in sé sufficient­i ad incidere sul capitale per oltre un terzo, poiché nel periodo predetto le vecchie perdite non rilevano: è per questo che se ne prescrive la separata e specifica individuaz­ione nei bilanci degli esercizi a venire.

La ratio legis ricomprend­e anche le perdite prodotte prima dell’emergenza da Covid 19

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