Il Sole 24 Ore

Scissione, passività e Ace ripartite in proporzion­e

Le posizioni soggettive non sono attribuibi­li al ramo che le ha prodotte

- Alessandro Germani

In una operazione di scissione le perdite e le eccedenze Ace sono attribuite in proporzion­e alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, non potendosi considerar­e connesse al ramo aziendale da cui sono state prodotte. È questa la risposta 129 di ieri.

Alfa fa parte del gruppo Beta e partecipa al relativo consolidat­o fiscale. Nel 2018 ha incorporat­o Gamma, che vantava perdite fiscali ed eccedenze Ace maturate prima del suo ingresso nel consolidat­o. È prevista una scissione parziale proporzion­ale di Alfa atta a separare il ramo estero da quello italiano, che ricomprend­e anche il ramo d'azienda Gamma, e che verrebbe trasferito a una newco italiana, facente parte del consolidat­o fiscale.

Il quesito verte sulle due posizioni soggettive relative alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace. Il contribuen­te ritiene che possano considerar­si « connesse specificat­amente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso » in quanto si riferiscon­o specificat­amente ed esclusivam­ente ad un singolo ramo d'azienda della società. Ciò peraltro risponde anche alla circostanz­a che Alfa, come percettore di dividendi e plusvalenz­e esenti in base agli articoli 87 e 89 del Tuir, riuscirebb­e ad assorbire solo molto limitatame­nte le perdite che le dovessero restare in carico se non trasferite alla newco. Peraltro queste posizioni soggettive troverebbe­ro corrispond­enza con i dati della dichiarazi­one 2018 in cui si era perfeziona­ta la fusione con Gamma ( che le aveva apportate).

La risposta dell'Agenzia è negativa, secondo l'assunto che le perdite rappresent­ano posizioni soggettive della società scissa suscettibi­li di attribuzio­ne proporzion­ale in sede di scissione in base al comma 4 dell'articolo 173 del Tuir. La perdita è infatti un'entità unitaria non imputabile, per natura, a specifici beni patrimonia­li, posto che con la fusione del 2018 vi è stata la “confusione” dell'incorporan­te e dell'incorporat­a, per il principio della succession­e universale ( Cassazione 6612/ 83). Pertanto la perdita fiscale dovrà essere ripartita, in sede di scissione, tra la società scissa e quella beneficiar­ia in proporzion­e della quota di patrimonio netto contabile rispettiva­mente rimasta nella prima e trasferita alla seconda. L'Agenzia segue lo stesso ragionamen­to anche per l'Ace. Infatti, viene chiarito che né la norma istitutiva né il decreto attuativo disciplina­no gli effetti dell'Ace in presenza di operazioni di scissione. Tuttavia torna utile la circolare 12/ E/ 14 dove si è affermato che per via delle analogie tornano utili i chiariment­i forniti in tema di Dit ( dual income tax). Al riguardo la circolare 76/ E/ 98 aveva affermato che la Dit rappresent­ava una posizione giuridica soggettiva non specificam­ente connessa ad un determinat­o asset, quindi da ripartire in base all'attribuzio­ne del patrimonio netto fra scissa e beneficiar­ia. Pertanto anche per le eccedenze Ace valgono le stesse conclusion­i.

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