LA MASSIMA 196
Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid- 19 ( articoli 2446, 2447, 2482- bis e 2482- ter del Codice civile; articolo 6 Dl 23/ 20). Massima sostitutiva della massima n. 191
Per « perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 » , ai sensi dell’articoli 6, comma 1, Dl 23/ 2020 ( convertito con legge 40/ 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 266 della legge
178/ 2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infraannuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte.
Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482- bis, commi 4, 5 e 6, e 2482- ter del Codice civile, né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545- duodecies del Codice civile.
Resta fermo l’obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, e 2482- bis, commi 1, 2 e 3 del Codice civile, sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge ( fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2482- bis del Codice civile), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge ( fattispecie di cui agli articoli 2447 e 2482- ter del Codice civile).
Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infraannuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre
2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale ( articoli 2446 e 2482- bis del Codice civile) o inferiore al minimo legale ( articoli 2447 e 2482ter del Codice civile). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.