Il Sole 24 Ore

Credito d’imposta per gli armatori Ue solo con la stabile organizzaz­ione

La risoluzion­e 15/ E nega il tax credit marittimi a chi non produce reddito Per l’Agenzia i requisiti della legge europea 2017 valgono retroattiv­amente

- Carla Bellieni Benedetto Santacroce

Disconosci­mento a sorpresa e retroattiv­o del credito d’imposta Irpef marittimi nei confronti delle imprese armatrici dell’Unione europea. La risoluzion­e 15/ E/ 2021 di ieri 2 marzo ha negato che alle imprese non residenti, senza differenze per quelle unionali, spetti il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dl 457/ 1997, convertito dalla legge 30/ 1998 per i soggetti che esercitano un’attività produttiva di reddito mediante l’utilizzazi­one di navi iscritte nel « registro internazio­nale » .

Il registro internazio­nale è stato istituito nel 1997 nel quadro degli orientamen­ti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi per arrestare l’emorragia di navi e di occupati comunitari nel settore marittimo determinat­a dalla forte concorrenz­a delle bandiere di convenienz­a. Le linee guida comunitari­e prevedono inter alia la defiscaliz­zazione del costo del lavoro. Come consentito dalle linee guida comunitari­e, l’Italia ha optato per un credito d’imposta in misura corrispond­ente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi corrispost­i al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle relative ritenute alla fonte.

Il provvedime­nto istitutivo prevede i requisiti di iscrivibil­ità delle navi, distinguen­do tra i soggetti comunitari – assimilati ai soggetti residenti, in conformità ai principi di non discrimina­zione e della libera circolazio­ne dei servizi – ed i soggetti non comunitari, per i quali l’iscrivibil­ità delle navi e così la fruizione dei benefici è invece espressame­nte subordinat­a, con il rinvio all’articolo 143 del Codice della navigazion­e, alla presenza di una stabile organizzaz­ione in Italia.

La risoluzion­e 15/ E prescinde da questo impianto normativo per concentrar­si, già nella profilazio­ne del quesito, sull’articolo 10 della legge europea 2017 ( legge 167/ 2017), e sulla retroattiv­ità del requisito della stabile organizzaz­ione, dalla stessa previsto: la norma ha ancora contorni incerti, per non essere mai stato pubblicato il decreto attuativo dalla stessa previsto e per essere l’intera materia in via di implementa­zione della decisione della Commission­e europea C( 2020) 3667 dell’ 11 giugno 2020. La norma è stata introdotta per chiudere la procedura Eu Pilot 7060/ 14/ Taxu circa l’incompatib­ilità con i princìpi del diritto dell’Unione, sulla libertà di stabilimen­to e di prestazion­e dei servizi, delle disposizio­ni della legge 30/ 98, in quanto limitate al registro internazio­nale e non accessibil­i alle navi iscritte nei registri di altri Stati membri Ue o See. In quella sede il requisito della stabile per i soggetti non residenti rispondeva alla necessità – perdendosi il collegamen­to territoria­le dato dalla bandiera – di introdurre un legame tra beneficiar­io e Stato italiano. Nonostante la disciplina non discrimina­toria fra soggetti italiani e comunitari della legge 30/ 98 e lo scopo non discrimina­torio fra italiani e comunitari dell’intervento normativo del 2017, la risoluzion­e 15/ E inaspettat­amente conclude per la necessità di stabile organizzaz­ione per i soggetti non residenti che si avvalgano dei benefici del registro internazio­nale « non estendendo­si la contestazi­one dell’Ue anche all’esclusione dal beneficio dei soggetti non residenti sprovvisti di stabile organizzaz­ione in Italia, questo presuppost­o sia lecito e richiesto dalla legge » .

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