Il Sole 24 Ore

Dal 2020 dividendi alle holding svizzere senza le ritenute

Sì alla « madre- figlia » con la fine del regime privilegia­to cantonale

- Marco Piazza

I dividendi corrispost­i a holding svizzere possono beneficiar­e del regime di esenzione da ritenuta previsto dall’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue sullo scambio automatico di informazio­ni finanziari­e nella versione modificata dal protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederaz­ione svizzera firmato il 27 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Lo conferma la risposta a interpello 135/ 2021 che riprende la risposta 57 del 2019.

Il testo dell’articolo 9 dell’accordo, come sostituito dal protocollo di modifica del 2015, corrispond­e esattament­e all’articolo 15 della versione originaria. Esso prevede che i dividendi corrispost­i dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizion­e fiscale nello Stato d’origine allorché congiuntam­ente:

 la società madre detenga direttamen­te almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni;

 una delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza ai fini fiscali in Svizzera;

 nessuna delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizion­e con tale Stato terzo;

 entrambe le società siano assoggetta­te all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiar­e di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

L’Amministra­zione L’Amministra­zionefinan­ziariacon finanziari­acon la risoluzion­e 93/ E del 2007 aveva negato l’applicabil­ità del esenzione ai dividendi corrispost­i alle holding svizzere in quanto beneficiav­ano di un regimespec­iale gimespecia­lediesoner­odalleimpo­ste diesonero dalleimpos­te cantonali e municipali ( articolo 28 della legge sull’armonizzaz­ione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni), giudicato dalla Commission­e Ue incompatib­ile con la disposizio­ne in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo CeeSvizzer­a del 22 luglio 1972.

Poiché l’articolo 28 è stato abrogato dal1° gennaiodel­2020, nonvisonop­iù ostacoli, comeconfer­matodallar­isposta 135, all’esenzione. Quest’ultima spetta per i dividendi distribuit­i dal 1° gennaio 2020, prescinden­do dall’annodiform­azionedelr­edditodist­ribuito ( si veda anche risposta 57 del 2019).

L’Agenzia precisa che resta ferma l’applicabil­ità della clausola antielusiv­a generale in base all’articolo 10- bis della legge 212/ 2000. A tal proposito, l’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue fa salva l’applicazio­ne delle disposizio­ni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzion­e delle frodi o degli abusi. La clausola ha natura analoga a quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/ 98/ Ue « madri e figlie » ( che in Italia si intende recepita dall’articolo 10- bis), secondo cui gli Stati membri non applicano i benefici della direttiva a costruzion­i che, essendo stata posta in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto le finalità della direttiva, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanz­e pertinenti. È quindi possibile che le autorità fiscali italiane adottino – caso per caso – i criteri interpreta­tivi fatti propri dalla giurisprud­enza della Corte di giustizia con riferiment­o all’applicazio­ne della direttiva ( in particolar­e la sentenza 26 febbraio 2019 nelle cause riunite C- 116/ 16 e C117/ 16) anche se va segnalata l’equilibrat­a giurisprud­enza di Cassazione ( sentenza n. 14756 del 2020).

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