I bonus casa cedibili nel consolidato fiscale
La consolidante può usare i bonus in compensazione con l’Ires di gruppo
I crediti d’imposta originati dal sismabonus e dall’ecobonus, acquisiti da una società direttamente dai soggetti titolari della detrazione ( ossia coloro che hanno sostenuto i relativi interventi), ovvero dai soggetti primi cessionari ( vale a dire le imprese che hanno realizzato tali interventi, nei confronti dei quali la società è soggetto fornitore di beni o servizi) possono essere a loro volta ceduti nell’ambito del consolidato fiscale cui la società partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarli in compensazione con l’Ires di gruppo.
È il chiarimento che giunge dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 133/ 2021. Si ricorderà che, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121 del decreto Rilancio, la cessione dei vari bonus fiscali in edilizia era soggetta a precise regole limitative, volte sostanzialmente a permettere ( tranne casi particolari) che il trasferimento avvenisse solo nei confronti di soggetti più o meno direttamente coinvolti negli interventi.
Su queste basi, la società si chiedeva se il trasferimento dei crediti d’imposta acquisiti a vario titolo alla propria consolidante potesse avvenire non secondo le regole e modalità specifiche di queste cessioni, ma con le tradizionali regole che governano il transito delle poste creditore nell’ambito del consolidato fiscale.
L’agenzia risponde positivamente, richiamando il precedente della risposta 191/ 2019 sui crediti d’imposta a favore delle imprese operanti nel settore cinematografico. In questo modo si evitano tutti i paletti posti dalle norme in tema di trasferimento dei bonus edilizi, operando le regole abitualmente vigenti nell’ambito del consolidato fiscale, regime che è « volto alla determinazione di una base imponibile unica ed alla liquidazione di un’imposta unitaria » .
Riteniamo che, a maggior ragione, ciò possa avvenire anche oggi con i crediti acquisiti da terzi in forza dell’articolo 121 del Dl 34/ 2020, il quale, tra l’altro, ha esteso e semplificato ( anche per le imprese) la facoltà di trasferire il credito anziché usare direttamente la detrazione.
Sull’ulteriore quesito, riferito al riconoscimento della detrazione in capo al soggetto che ha commissionato i lavori, qualora egli abbia commesso degli errori nell’esecuzione del bonifico tracciato, l’agenzia richiama quanto già chiarito con la circolare 13/ E/ 2019.
Tutte le volte che le modalità con cui è stato eseguito il bonifico non hanno permesso all’istituto di credito di effettuare la ritenuta dell’ 8%, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi sono stati correttamente contabilizzati ai fini del reddito d’impresa. Il recupero del credito non spettante avviene in capo all’originario titolare della detrazione, non sul soggetto acquirente del credito.