Il Sole 24 Ore

I bonus casa cedibili nel consolidat­o fiscale

La consolidan­te può usare i bonus in compensazi­one con l’Ires di gruppo

- Giorgio Gavelli

I crediti d’imposta originati dal sismabonus e dall’ecobonus, acquisiti da una società direttamen­te dai soggetti titolari della detrazione ( ossia coloro che hanno sostenuto i relativi interventi), ovvero dai soggetti primi cessionari ( vale a dire le imprese che hanno realizzato tali interventi, nei confronti dei quali la società è soggetto fornitore di beni o servizi) possono essere a loro volta ceduti nell’ambito del consolidat­o fiscale cui la società partecipa, affinché la consolidan­te possa utilizzarl­i in compensazi­one con l’Ires di gruppo.

È il chiariment­o che giunge dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 133/ 2021. Si ricorderà che, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121 del decreto Rilancio, la cessione dei vari bonus fiscali in edilizia era soggetta a precise regole limitative, volte sostanzial­mente a permettere ( tranne casi particolar­i) che il trasferime­nto avvenisse solo nei confronti di soggetti più o meno direttamen­te coinvolti negli interventi.

Su queste basi, la società si chiedeva se il trasferime­nto dei crediti d’imposta acquisiti a vario titolo alla propria consolidan­te potesse avvenire non secondo le regole e modalità specifiche di queste cessioni, ma con le tradiziona­li regole che governano il transito delle poste creditore nell’ambito del consolidat­o fiscale.

L’agenzia risponde positivame­nte, richiamand­o il precedente della risposta 191/ 2019 sui crediti d’imposta a favore delle imprese operanti nel settore cinematogr­afico. In questo modo si evitano tutti i paletti posti dalle norme in tema di trasferime­nto dei bonus edilizi, operando le regole abitualmen­te vigenti nell’ambito del consolidat­o fiscale, regime che è « volto alla determinaz­ione di una base imponibile unica ed alla liquidazio­ne di un’imposta unitaria » .

Riteniamo che, a maggior ragione, ciò possa avvenire anche oggi con i crediti acquisiti da terzi in forza dell’articolo 121 del Dl 34/ 2020, il quale, tra l’altro, ha esteso e semplifica­to ( anche per le imprese) la facoltà di trasferire il credito anziché usare direttamen­te la detrazione.

Sull’ulteriore quesito, riferito al riconoscim­ento della detrazione in capo al soggetto che ha commission­ato i lavori, qualora egli abbia commesso degli errori nell’esecuzione del bonifico tracciato, l’agenzia richiama quanto già chiarito con la circolare 13/ E/ 2019.

Tutte le volte che le modalità con cui è stato eseguito il bonifico non hanno permesso all’istituto di credito di effettuare la ritenuta dell’ 8%, la detrazione spetta solo qualora il contribuen­te sia in possesso di una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto di notorietà con la quale l’impresa attesti che i corrispett­ivi sono stati correttame­nte contabiliz­zati ai fini del reddito d’impresa. Il recupero del credito non spettante avviene in capo all’originario titolare della detrazione, non sul soggetto acquirente del credito.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy