Il Sole 24 Ore

Entro martedì 16 i contributi sospesi dal Dl Ristori bis

Gli importi interessat­i sono riferiti ai mesi di ottobre e novembre 2020 Possibile pagare in unica soluzione oppure diluire in quattro rate

- Barbara Massara

Martedì 16 marzo scade il termine per versare i contributi previdenzi­ali di ottobre e novembre 2020, oggetto di sospension­e per effetto del decreto Ristori bis.

Con il messaggio 896/ 2021 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti che dovranno essere effettuati in un’unica soluzione o in 4 rate, la prima delle quali deve essere pagata entro il 16 marzo.

La sospension­e dei contributi dovuti per il mese di novembre è prevista dall’articolo 13 quater del Dl 137/ 2020, riservata solo a determinat­e categorie di soggetti quali le aziende fino a 50 milioni di fatturato che hanno subito una diminuzion­e dello stesso di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019 ( spettava a prescinder­e dalla perdita del fatturato per chi ha iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019), a quelle che esercitano attività economiche sospese in base al Dpcm del 3 novembre scorso, nonché agli esercenti attività di ristorazio­ne con sede nelle zone rosse o arancioni e alle agenzie di viaggio/ tour operator con sede nelle zone rosse.

La sospension­e con ripresa al 16 marzo riguarda anche i contributi dovuti per il mese di ottobre 2020 sospesi in forza dell’articolo 13- bis del Dl 137/ 2020, sospension­e riservata ai soggetti con codice Ateco riportato negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto legge ( quelli dell’allegato 2 devono risiedere nelle zone rosse).

Le aziende private interessat­e dalla sospension­e sono quelle che, in base al messaggio Inps 4840/ 2020 ( e della circolare 129/ 2020) sono state classifica­te con il codice di autorizzaz­ione 4X.

I contributi, da versare a mezzo F24, corrispond­ono agli importi sospesi indicati nel flusso uniemens di 11/ 2020 con i rispettivi codici di sospension­e N974, N975 e N976.

La modalità di esposizion­e nel modello di pagamento è sempre la stessa già seguita per le precedenti sospension­i e prevede l’utilizzo del codice causale DSOS e l’indicazion­e della matricola seguita dal codice della sospension­e esposto nel flusso.

Al riguardo l’Inps precisa che, poiché il codice N974 era già in uso per i contributi sospesi per ottobre 2020, nell’ipotesi di coesistenz­a di entrambe le sospension­i dovranno essere compilati due distinti righi dell’F24, uno per ciascuna mensilità.

I committent­i della gestione separata Inps, che hanno usufruito della sospension­e dei contributi con scadenza originaria al 16 dicembre 2020, dovuti sui compensi erogati a novembre 2020, in forza dell’articolo 13 quater del Dl 137/ 2020 ( codici sospension­e 32- 33- 34), effettuera­nno il versamento in un’unica soluzione o a rate indicando nell’F24 il periodo 11/ 2020, unitamente all’ordinario codice causale ( CXX o C10).

Ai datori di lavoro agricoli, codificati dall’Inps con i codici di autorizzaz­ione 4Y ( articolo 2 commi 1- 2 del Dl 137/ 2020) o 4X ( articolo 2, comma 3) verrà invece inviata dall’Inps una comunicazi­one individual­e contenente le istruzioni per effettuare il versamento entro il 16 marzo.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutiv­e, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazi­one.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy