Il Sole 24 Ore

Scivolo pensionist­ico con la risoluzion­e consensual­e

Utilizzabi­le anche durante la vigenza del blocco dei licenziame­nti

- Aldo Bottini quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Mentre si discute se, quando e come sarà rimosso il divieto di licenziame­nto, va considerat­o l’utilizzo di uno strumento alternativ­o, non traumatico e negoziato con il quale far fronte alle esigenze di riorganizz­azione. Ci si riferisce al contratto di espansione, introdotto nel 2019 in via sperimenta­le per gli anni 2019 e 2020, che aveva un suo antenato ( per così dire) nel contratto di solidariet­à espansiva introdotto nel 1984 e poi ridiscipli­nato, senza grande successo, nel 2015 dal Jobs act.

La legge di bilancio 2021, nell’estenderlo anche all’anno in corso, ha abbassato la soglia dimensiona­le per accedervi da mille a 500 dipendenti, consentend­one peraltro l’utilizzo, solo per quanto attiene allo scivolo pensionist­ico, alle aziende con un organico almeno pari a 250 unità « calcolate complessiv­amente nelle ipotesi di aggregazio­ne di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi » .

Il contratto si stipula presso il ministero del Lavoro con le organizzaz­ioni sindacali, a seguito della procedura di consultazi­one prevista per la Cigs. È uno strumento complesso, destinato ad aziende coinvolte in processi di riorganizz­azione che richiedono una modifica delle competenze profession­ali in organico. Uno strumento che consente di far fronte a due fondamenta­li esigenze.

Da un lato il ricambio generazion­ale, con accompagna­mento a pensione dei lavoratori più anziani e con l’inseriment­o di altri, portatori di nuove profession­alità. Dall’altro la riqualific­azione e formazione del personale in organico, attraverso un progetto sostenuto dalla possibilit­à di riduzione dell’orario di lavoro con intervento Cigs ( riconducib­ile alla causale della riorganizz­azione aziendale).

Quanto alla prima esigenza, è prevista l’assunzione di nuove profession­alità a tempo indetermin­ato ( anche in apprendist­ato profession­alizzante), in linea con i piani di reindustri­alizzazion­e e riorganizz­azione, per le quali si dovrà indicare numero, profili e programmaz­ione temporale. Il numero non è prefissato per legge, e quindi può essere negoziato tra le parti.

Il contraltar­e alle assunzioni è uno scivolo pensionist­ico per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla decorrenza della pensione di vecchiaia ( oggi a 67 anni) avendo già maturato il requisito minimo contributi­vo, o della pensione anticipata ( 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

Il meccanismo prevede il consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro ( tramite accordi di non opposizion­e al licenziame­nto) e presuppone il diritto alla Naspi. Oggi quindi, vigente il blocco dei licenziame­nti, l’unica possibilit­à di utilizzo è quella di far ricorso agli accordi sindacali che prevedono risoluzion­i consensual­i con Naspi ( articolo 14 del Dl 104/ 2020 e successive modifiche).

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