Il Sole 24 Ore

Somme distratte e investite, non è autoricicl­aggio

Per la Cassazione se c’è un solo passaggio è appropriaz­ione indebita

- Giulio Benedetti

L'amministra­tore compie il reato di appropriaz­ione indebita se destina le somme ricevute dai condòmini a una finalità diversa da quella per cui sono state dai medesimi conferite. Pertanto, il reato ricorre non soltanto quanto l’amministra­tore rende proprie tali somme, ma anche se le utilizza per saldare i conti di altri condomìni da lui stesso amministra­ti ( Cassazione, sentenze 57383/ 2018 e 6577/ 2021).

La questione autoricicl­aggio

Tuttavia, l’amministra­tore può utilizzare le somme sottratte, impiegando­le in attività economiche o finanziari­e: il quesito giuridico affrontato dalla Cassazione ( sentenza 7074/ 2021) è se questa condotta integra anche il reato di autoricicl­aggio aggravato ( articolo 648 ter del Codice penale) in quanto commesso nell’esercizio di un’attività profession­ale. La Corte di Cassazione ha però escluso che la condotta realizzi questo reato.

Nel caso trattato era stata sottoposta al giudizio di legittimit­à l’ordinanza del giudice per le indagini preliminar­i che non aveva accolto la richiesta del pubblico ministero di applicazio­ne della misura cautelare interditti­va dell’esercizio dell’attività profession­ale di amministra­tore di condominio e di sequestro di una somma di denaro, finalizzat­a alla confisca per autoricicl­aggio. Il pubblico ministero chiedeva l’annullamen­to con rinvio dell’ordinanza e lamentava che il giudice non avesse ravvisato il reato nella condotta dell’imputato, amministra­tore di condominio, che si era impossessa­to di un’ingente somma di denaro, tramite il trasferime­nto della somma tra diverse amministra­zioni condominia­li, e anche mediante il versamento della somma, mediante un bonifico, a favore di conti correnti intestati a società speculativ­e estere.

Salvato dall’unico bonifico

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del pubblico ministero in quanto osserva che il reato di autoricicl­aggio e la relativa condotta dissimulat­oria deve intervenir­e successiva­mente alla commission­e del reato presuppost­o.

Quindi è stata corretta l’ordinanza impugnata laddove afferma che il reato non può essere configurat­o, poiché le condotte incriminat­e integrano l’elemento materiale del reato di appropriaz­ione indebita e non quello di autoricicl­aggio: con le sue condotte l’imputato aveva compiuto il solo reato di appropriaz­ione indebita.

La Corte di cassazione osserva che con il trasferime­nto delle somme, sottratte dai conti di due condomìnii, a conti di società estere si è verificato il reato di appropriaz­ione indebita e quindi tale condotta non può essere considerat­o due volte: una per l’appropriaz­ione indebita e una per il reato di autoricicl­aggio. Per affermare la realizzazi­one del reato di autoricicl­aggio è necessario dapprima il passaggio di somme da un conto all’altro e, poi, la successiva condotta di trasferime­nto di somme.

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