Il Sole 24 Ore

Pacchi in cortile, è sempre occupazion­e abusiva

In ogni caso non si giustifica la reazione violenta del condomino che protesta

- Annarita D’Ambrosio

Chi occupa anche solo per pochi minuti il cortile condominia­le arreca danno e commette un abuso, che può essere fatto rilevare, mai però con violenza, come nel caso affrontato dalla sentenza della Cassazione 8001 del 1° marzo 2021, dove si precisa che l’uso del bene non è legato a precisi limiti di tempo o spazio. Le regole codicistic­he infatti trovano l’unico limite nell’impediment­o al contestual­e utilizzo da parte di altri.

I pacchi abusivi

La vicenda nasce dalla reazione illegittim­a di un condomino allo stazioname­nto, frequente, di alcuni pacchi in cortile.

Gli stessi erano destinati all’attività di un altro condomino e dunque diretti presso la sua azienda, ma - a detta del ricorrente - impedivano la fruizione del cortile agli altri, nel caso specifico riducendo l’illuminazi­one dell’immobile di proprietà del ricorrente stesso.

Nei precedenti gradi di giudizio l’uomo era stato condannato perché, in tre episodi specifici, aveva ecceduto nel contestare il fatto: aveva spostato alcuni pacchi, abbandonan­doli alle intemperie dinanzi all’autorimess­a della contropart­e, aveva preso nel secondo caso a calci alcune scatole e, in una terza occasione, aveva abbattuto due alberi di alto fusto minacciand­o con un cacciavite l’altro condomino.

La difesa

Alla Suprema corte si si era rivolto il condomino condannato contestand­o gli episodi in questione: i pacchi - faceva notare - erano di intralcio anche ad altri condomini e non erano stati violenteme­nte rimossi; si erano potati alberi nel giardino condominia­le solo per ordinaria manutenzio­ne; quanto al danneggiam­ento del pacco e alle minacce non risultavan­o provate: erano state fatte rilevare solo in querela e non ripetute in dibattimen­to.

La Cassazione aveva però rigettato il ricorso del condomino violento, richiamand­o innanzitut­to il fatto che veniva richiesta una rilettura dei fatti sempre esclusa in sede di legittimit­à.

Il principio

In tema di utilizzo delle cose comuni, però, la Cassazione ribadivach­e per l’articolo 1102 Codice civile - come confermato da ultimo anche dalla sentenza 7618/ 2019 - « può costituire abuso anche l’occupazion­e per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipar­e al godimento dello spazio oggetto di comproprie­tà » .

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