Il Sole 24 Ore

Vettore responsabi­le se l’errore è specifico

- A cura di Matteo Prioschi

Gli obblighi in materia di sicurezza che « gravano sul datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81 del 2008 sono strumental­i alla tutela non soltanto dei suoi dipendenti, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro o che siano coinvolti nel ciclo produttivo, indipenden­temente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa » . A fronte di questa regola generale, qualora l’autista di un mezzo subisca un infortunio durante la fase di carico della merce, la colpevolez­za o meno del rappresent­ante legale dell’azienda produttric­e del bene, e che ha appaltato il trasporto, dipende dalla natura dell’errore commesso. Va verificato se « è stata la conseguenz­a di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio collegato alla specificit­à del bene da trasportar­e o del luogo di lavoro in cui è stata eseguita l’operazione, che, quindi, il committent­e... avrebbbe dovuto prevenire ed evitare con specifiche istruzioni e/ o assistenza, ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs 81 del 2008, oppure, al contrario, di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio che prescinda da tali profili e sia, invece, collegato alle specificit­à del mezzo di trasporto e delle sue dotazioni o sempliceme­nte all’essenza stessa dell’ancoraggio, rientrante nelle competenze specifiche del vettore » .

Corte di cassazione, 7087/ 2021, depositata il 24 febbraio

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