Vettore responsabile se l’errore è specifico
Gli obblighi in materia di sicurezza che « gravano sul datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81 del 2008 sono strumentali alla tutela non soltanto dei suoi dipendenti, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro o che siano coinvolti nel ciclo produttivo, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa » . A fronte di questa regola generale, qualora l’autista di un mezzo subisca un infortunio durante la fase di carico della merce, la colpevolezza o meno del rappresentante legale dell’azienda produttrice del bene, e che ha appaltato il trasporto, dipende dalla natura dell’errore commesso. Va verificato se « è stata la conseguenza di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio collegato alla specificità del bene da trasportare o del luogo di lavoro in cui è stata eseguita l’operazione, che, quindi, il committente... avrebbbe dovuto prevenire ed evitare con specifiche istruzioni e/ o assistenza, ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs 81 del 2008, oppure, al contrario, di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio che prescinda da tali profili e sia, invece, collegato alle specificità del mezzo di trasporto e delle sue dotazioni o semplicemente all’essenza stessa dell’ancoraggio, rientrante nelle competenze specifiche del vettore » .
Corte di cassazione, 7087/ 2021, depositata il 24 febbraio