Il Sole 24 Ore

Iva 2020 pagata in Gran Bretagna: istanza di rimborso entro il 31 marzo

La tredicesim­a direttiva verrà applicata a partire dal 2022 Il diritto al recupero c’è solo in assenza di stabile organizzaz­ione

- Brusaterra e Santacroce

Per l'Iva assolta nel Regno Unito nel 2020 da un operatore nazionale o di altro Stato membro ivi non stabilito la richiesta di rimborso con le regole unionali dovrà essere presentata, in luogo dell'ordinario termine del 30 settembre, entro e non oltre il 31 marzo 2021.

La previsione, che riguarda ovviamente anche gli operatori Uk che hanno assolto l'imposta nel 2020 nella Ue fissata dall'accordo di recesso ( accordo ratificato dall'Unione e pubblicato sulla Gazzetta Ue del 31 gennaio 2020), deroga non solo alla scadenza ordinaria ma anche al nuovo status extra- Ue del Regno Unito.

In particolar­e, il paragrafo 3, dell'articolo 51 del predetto accordo, in deroga ai principi imposti ad un Paese terzo, prevede per tutto il 2020 che il rimborso a un soggetto passivo d'imposta nazionale ( o Ue) per l'Iva assolta nel Regno Unito quale soggetto non stabilito ( e viceversa) opera come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato dell'Unione.

Quindi per le procedure si seguiranno le regole imposte dalla direttiva 2008/ 9/ CE ( e non dalla tredicesim­a direttiva) e per le regole nazionali le disposizio­ni dell'articolo 38- bis 1 del Dpr 633/ 72 ( e non quelle dell'articolo 38 ter dello stesso decreto).

In particolar­e, l'articolo 38- bis1 del Dpr 633 dispone che « i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentand­o un'istanza all'agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronic­o » , e ciò in aderenza a quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva 2008/ 9/ CE che dispone: « Per ottenere un rimborso dell'Iva nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronic­a di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronic­o predispost­o da tale Stato membro » .

Pertanto, se il rimborso viene chiesto entro la data sopra indicata di marzo, a tali richieste di rimborso, che devono riguardare l'Iva esigibile prima della fine del periodo di transizion­e, ossia prima del 31 dicembre 2020, continuera­nno ad applicarsi le norme della direttiva Iva 2006/ 112/ CE e anche quelle della richiamata direttiva 2008/ 9/ CE.

Facendo presente, come evidenziat­o in precedenza, che la data del 31 marzo 2021 rappresent­a un'eccezione rispetto alla ordinaria norma che prevede che la domanda di rimborso possa essere effettuata, in via elettronic­a entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferiment­o, si ricorda che il soggetto residente, che ha acquistato beni o servizi in uno Stato membro, può chiedere il rimborso dell'imposta alla condizione che non abbia, in quello Stato, una stabile organizzaz­ione ( alcuni Stati membri negano il diritto anche se il soggetto abbia nello Stato membro di rimborso un rappresent­ante fiscale o una identifica­zione diretta). Il “recupero” dell'Iva detraibile assolta va effettuato presentand­o, come già detto, un'istanza in via telematica all'agenzia delle Entrate che provvederà ad inoltrare la richiesta di rimborso all'altro Stato.

Per quanto riguarda le modalità di presentazi­one e la procedura da seguire, esse sono stabilite dal provvedime­nto dell'Agenzia 53471 del 1° aprile 2010.

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