Il Sole 24 Ore

Pmi innovative, la domanda sblocca gli investimen­ti

Operativa dal 1° marzo la piattaform­a: partono i controlli sul « de minimis » In caso di stop parziale può essere necessario ricomincia­re la procedura

- Latour e Sacrestano

Il ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiariment­i sul bonus del 50% dedicato a chi investe in Pmi e start up innovative.

Detrazione fruibile solo per le domande completame­nte finalizzat­e. Con possibilit­à di uno stop anche parziale, che può portare a dover ricomincia­re la procedura. È quanto emerge dai chiariment­i che il ministero dello Sviluppo economico ha fornito negli ultimi giorni sul bonus del 50% dedicato a chi investe in Pmi e start up innovative.

Dal 1° marzo è, infatti, pienamente operativa la piattaform­a telematica per la trasmissio­ne dell’istanza preventiva di accesso al beneficio previsto dall’articolo 38, comma 7 e comma 8 del Dl n. 34/ 2020 ( decreto Rilancio). Si tratta di un percorso attivato dal decreto interminis­teriale del 28 dicembre 2020 e appena entrato nel vivo.

L’invio dell’istanza, come ricorda la circolare Mise del 25 febbraio 2021, è propedeuti­co e condizione necessaria all’effettuazi­one dell’investimen­to. Ad occuparsen­e sarà direttamen­te l’impresa beneficiar­ia attraverso l’accesso alla sezione « Incentivi fiscali in regime de minimis per investimen­ti in start- up e Pmi innovative » del sito internet del ministero.

A questo scopo, ricorda il documento, la start- up o Pmi innovativa deve risultare preventiva­mente e regolarmen­te iscritta nella sezione speciale del Registro imprese. Infatti, la piattaform­a informatic­a non consente il completame­nto dell’iter di presentazi­one della domanda laddove riscontri, sulla base delle informazio­ni desumibili dal Registro imprese e risultanti dal relativo certificat­o camerale, la mancanza dell’iscrizione alle sezioni speciali del Registro imprese previste dal decreto, la mancanza di un indirizzo Pec registrato e laddove l’impresa beneficiar­ia si trovi in stato di liquidazio­ne o sottoposta a procedure concorsual­i.

C’è una finestra per recuperare le operazioni già realizzate. Anche se il soggetto investitor­e ha effettuato i versamenti nel corso dell’anno 2020, infatti, l’impresa beneficiar­ia potrà presentare l’istanza per regolarizz­arli, entro il prossimo 30 aprile. Solo dopo la chiusura dell’istanza, e dei relativi accertamen­ti, l’investitor­e avrà diritto alla fruizione dell’agevolazio­ne.

Prima di ottenere materialme­nte l’agevolazio­ne, infatti, bisognerà attendere l’esito positivo delle verifiche sui massimali previsti dal regolament­o de minimis e sulla registrazi­one dell’aiuto presso il Registro nazionale. Bisognerà, insomma, aspettare che la domanda risulti “finalizzat­a”.

Le istanze si intendono correttame­nte finalizzat­e esclusivam­ente a seguito dell’attestazio­ne, da parte della piattaform­a informatic­a, di esito positivo dell’accertamen­to e di rilascio del Codice identifica­tivo dell’aiuto, generato dal Registro nazionale. Potrà anche accadere che l’impresa debba presentare una nuova istanza, indicando gli importi ridetermin­ati per rispettare il massimale. Anche eventuali variazioni dell’investimen­to andranno comunicate in maniera tempestiva, tramite la piattaform­a.

Vale la pena ricordare che l’eventuale esito negativo dell’accertamen­to da parte della piattaform­a viene trasmesso alla Pec dell’impresa beneficiar­ia e del soggetto investitor­e. In tal caso, non sarà possibile fruire dell’agevolazio­ne e sarà del tutto inutile eseguire l’investimen­to.

Il ministero ha anche chiarito che l’accesso alla piattaform­a informatic­a avviene mediante Spid, ma l’impresa dovrà avere a disposizio­ne anche una Pec e la firma digitale, oltre che l’indirizzo Pec anche del soggetto investitor­e.

Alla piattaform­a accede il rappresent­ante legale dell’impresa beneficiar­ia. Se l’amministra­zione è in capo ad un soggetto diverso da una persona fisica, questa dovrà preventiva­mente accreditar­si con l’invio, da parte del rispettivo legale rappresent­ante, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedent­e alla data prospettat­a di presentazi­one dell’istanza, di una specifica richiesta, mediante Pec, all’indirizzo dgpiipmi. supmin@ pec. mise. gov. it.

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