Proroga impatriati con il 5% o il 10% solo per gli iscritti Aire
Estensione del regime impatriati fino a 10 anni solo per gli iscritti Aire già rientrati, con versamento del contributo del 10% o del 5% entro il prossimo 30 agosto se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020. Lo ha stabilito l’Agenzia nel provvedimento di ieri che definisce le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque anni, dell’agevolazione ex articolo 5, comma 2- bis, del Dl 34/ 2019, prevista dal comma 50 della legge di Bilancio 2021. Il regime degli impatriati si applica ai lavoratori residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. A questi spetta la detassazione ai fini Irpef, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Per chi si trasferisce al Sud la detassazione è del 90 per cento. Inoltre, per favorire il “radicamento” nel nostro Paese, le agevolazioni si estendono per ulteriori 5 anni, con detassazione al 50% o 90% in questo arco temporale aggiuntivo, al ricorrere di alcune condizioni ( figli e acquisto di immobili residenziali). L’iniziale decorrenza di queste più ampie agevolazioni era stabilita dal 2020. Il Dl 124/ 2019 ha esteso l’agevolazione anche ai lavoratori che avevano trasferito la residenza « dal » 30 aprile 2019 con effetti dal 2019. Restavano esclusi i lavoratori altamente qualificati trasferitisi prima del 30 aprile. Così la legge di Bilancio 2021 ha sanato quella che è stata percepita come una discriminazione.
L’intervento è stato rivolto agli italiani iscritti all’Aire ( la limitazione ai soli iscritti Aire non è coerente con il comma 5- ter dell’articolo 16 Dlgs 147/ 2015 che qui dovrebbe intendersi richiamato) o ai cittadini Ue che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, pertanto, abbiano acquisito la residenza fiscale nel 2019 o in anni precedenti, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già beneficiari degli incentivi ( esclusi gli sportivi professionisti). Ad essi è concessa la facoltà di optare per le disposizioni rafforzate e prolungate per ulteriori 5 anni, previo pagamento di un importo del 10% dei redditi di lavoro prodotti in Italia - e oggetto dell’agevolazione - relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione. Ciò se, al momento dell’opzione, il soggetto abbia almeno un figlio minorenne o sia diventato proprietario di un’unita residenziale in Italia successivamente al trasferimento originario o nei 12 mesi precedenti, ovvero lo diventi entro 18 mesi dall’opzione. L’importo è del 5% se il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni « e » diventi o sia proprietario di un’immobile residenziale entro gli stessi termini. Il versamento va effettuato con F24 ( codice tributo da stabilire), senza poter compensare. Con un passaggio non chiaro si prevede che il versamento debba avvenire « entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione » ( per « primo periodo » il riferimento sembra al primo quinquennio agevolato). Se il primo periodo è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento va effettuato entro il 30 agosto 2021.
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