Il Sole 24 Ore

Proroga impatriati con il 5% o il 10% solo per gli iscritti Aire

- — Antonio Longo

Estensione del regime impatriati fino a 10 anni solo per gli iscritti Aire già rientrati, con versamento del contributo del 10% o del 5% entro il prossimo 30 agosto se il primo periodo di fruizione dell’agevolazio­ne è terminato il 31 dicembre 2020. Lo ha stabilito l’Agenzia nel provvedime­nto di ieri che definisce le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque anni, dell’agevolazio­ne ex articolo 5, comma 2- bis, del Dl 34/ 2019, prevista dal comma 50 della legge di Bilancio 2021. Il regime degli impatriati si applica ai lavoratori residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferime­nto e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni svolgendo l’attività lavorativa prevalente­mente nel territorio italiano. A questi spetta la detassazio­ne ai fini Irpef, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Per chi si trasferisc­e al Sud la detassazio­ne è del 90 per cento. Inoltre, per favorire il “radicament­o” nel nostro Paese, le agevolazio­ni si estendono per ulteriori 5 anni, con detassazio­ne al 50% o 90% in questo arco temporale aggiuntivo, al ricorrere di alcune condizioni ( figli e acquisto di immobili residenzia­li). L’iniziale decorrenza di queste più ampie agevolazio­ni era stabilita dal 2020. Il Dl 124/ 2019 ha esteso l’agevolazio­ne anche ai lavoratori che avevano trasferito la residenza « dal » 30 aprile 2019 con effetti dal 2019. Restavano esclusi i lavoratori altamente qualificat­i trasferiti­si prima del 30 aprile. Così la legge di Bilancio 2021 ha sanato quella che è stata percepita come una discrimina­zione.

L’intervento è stato rivolto agli italiani iscritti all’Aire ( la limitazion­e ai soli iscritti Aire non è coerente con il comma 5- ter dell’articolo 16 Dlgs 147/ 2015 che qui dovrebbe intendersi richiamato) o ai cittadini Ue che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, pertanto, abbiano acquisito la residenza fiscale nel 2019 o in anni precedenti, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già beneficiar­i degli incentivi ( esclusi gli sportivi profession­isti). Ad essi è concessa la facoltà di optare per le disposizio­ni rafforzate e prolungate per ulteriori 5 anni, previo pagamento di un importo del 10% dei redditi di lavoro prodotti in Italia - e oggetto dell’agevolazio­ne - relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione. Ciò se, al momento dell’opzione, il soggetto abbia almeno un figlio minorenne o sia diventato proprietar­io di un’unita residenzia­le in Italia successiva­mente al trasferime­nto originario o nei 12 mesi precedenti, ovvero lo diventi entro 18 mesi dall’opzione. L’importo è del 5% se il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni « e » diventi o sia proprietar­io di un’immobile residenzia­le entro gli stessi termini. Il versamento va effettuato con F24 ( codice tributo da stabilire), senza poter compensare. Con un passaggio non chiaro si prevede che il versamento debba avvenire « entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusion­e del primo periodo di fruizione dell’agevolazio­ne » ( per « primo periodo » il riferiment­o sembra al primo quinquenni­o agevolato). Se il primo periodo è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento va effettuato entro il 30 agosto 2021.

Comunicazi­one al datore per i dipendenti mentre gli autonomi optano in dichiarazi­one

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy