Il Sole 24 Ore

Sanzione sui corrispett­ivi, appello per il favor rei

La legge 178, però, prevede che le nuove misure sono applicabil­i dal 2021

- Lorenzo Lodoli

Le nuove sanzioni per la memorizzaz­ione e trasmissio­ne dei corrispett­ivi sono più leggere ma la loro operativit­à, in contrasto a precisi principi di tutela del contribuen­te, è stata, almeno in termine di decorrenza, rinviata al 2021.

La legge di Bilancio 2021 ( legge 178/ 2020 articolo 1, commi dal 1109 al 1115) è intervenut­a per adeguare il precedente quadro sanzionato­rio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificaz­ione dei corrispett­ivi in vigore ormai da alcuni mesi. Dal 1° gennaio 2021 è infatti previsto un nuovo sistema sanzionato­rio per le violazioni connesse alla mancata o non tempestiva memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi ovvero per la memorizzaz­ione o trasmissio­ne con dati incompleti o non veritieri. Con le nuove norme si assiste, in linea generale, ad una riduzione delle sanzioni applicabil­i alle diverse violazioni poste in essere dal contribuen­te.

Tra le novità si segnala la riduzione dal 100 al 90% della sanzione per la mancata o non tempestiva memorizzaz­ione o trasmissio­ne dei corrispett­ivi, ovvero nella memorizzaz­ione o trasmissio­ne con dati incompleti o non veritieri ( articolo 6, commi 2 bis e 4 del Dlgs 471/ 1997).

Stessa riduzione della sanzione è prevista per la mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto o emissione per importi inferiori a quelli reali ( articolo 6, commi 3 e 4 del Dlgs 471/ 1997).

Infine è introdotta una sanzione fissa di 100 cento, in sostituzio­ne di una proporzion­ale, per l'omessa o tardiva trasmissio­ne o per la trasmissio­ne con dati incompleti o non veritieri dei corrispett­ivi giornalier­i qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazio­ne del tributo ( articolo 11, comma 2 – quinquies del Dlgs 471/ 1997).

Il legislator­e ha espressame­nte affermato però che le nuove disposizio­ni si applicano solo per il futuro. In tal caso si potrebbe creare un problema con il principio del favor rei.

In tema di sanzioni l'articolo 3 del Dlgs 472/ 1997 ( di chiara ispirazion­e penale) disciplina uno dei principi cardine del nostro ordinament­o ( garantito anche dalla Costituzio­ne e dallo Statuto del contribuen­te), quello del favor rei caratteris­tico della sanzione penale, in base al quale non può essere punito/ sanzionato chi ha commesso un illecito amministra­tivo se la legge che lo configurav­a come tale è stata abrogata e, nel caso di mutamento della norma, si applica in ogni caso quella più favorevole all'autore della violazione. Quindi si potrebbe ipotizzare, ad una prima analisi, che le norme più favorevoli dovranno essere applicate dagli Uffici che si accingono a notificare gli atti di contestazi­one delle sanzioni ai contribuen­ti, dai contribuen­ti stessi in sede di ravvedimen­to operoso ( quando applicabil­e) e dai giudici in caso di contenzios­o.

Unico limite dovrebbe essere dato dal carattere definitivo dell'atto sanzionato­rio a seguito di sentenza.

Tuttavia non è scontato che l'operativit­à dell'articolo 3 del Dlgs 472/ 1997 sia applicabil­e al caso in esame in quanto detta norma opera « salvo diversa disposizio­ne di legge » e dall'altro lato la legge di Bilancio 2021 ( comma 1115) stabilisce espressame­nte che le nuove disposizio­ne sanzionato­rie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

È pur vero, dall'altro lato, che secondo la giurisprud­enza della Cassazione ( 9670/ 2017) il favor rei non dovrebbe essere inibito da una norma di mera decorrenza.

Pertanto le nuove sanzioni, essendo più favorevoli, dovrebbero essere applicabil­i ai contribuen­ti anche per comportame­nti posti in essere prima del 1° gennaio 2021.

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