Plastic tax, troppe incertezze sul tributo
Pagano i semilavorati Va definito cosa si intende per riciclo
Ancora dubbi e questioni aperte per la plastic tax, confermati anche dalla circolare 5/ 21 di Assonime che, correttamente, non può che evidenziare le lacune normative e le incertezze amministrative che ancora governano la materia. L’imposta sui manufatti in plastica monouso destinati al contenimento merci e alimenti si è presentata, fin dalla sua introduzione, come una tassa aspramente avversata dagli operatori, sul piano politico, e profondamente discussa, sul piano tecnico. Ciò è tanto vero se si considera non solo che l’entrata in vigore della norma è stata differita ben due volte in un anno ( ad oggi, entrerà in vigore al 1° luglio 2021), ma anche che essa è stata già oggetto di alcuni aggiustamenti intervenuti con la legge di bilancio 2021. Ed è di questi aggiustamenti che discute Assonime nella nota in commento, da un lato critica sui molteplici aspetti ancora irrisolti, dall’altro anche propositiva circa alcuni profili interpretativi.
Il tema è in realtà ancora più complesso se si considerano i primi documenti informali condivisi dall’agenzia Dogane monopoli il 18 febbraio scorso e da più parti sollecitati quali basi per un dialogo e uno studio finalmente costruttivo. Questo perché, per l’applicazione della norma, è necessaria una apposita Direttoriale delle Dogane che, si ritiene, dovrebbe risolvere molti dei temi che oggi gli operatori si pongono. Eppure, dalle prime analisi che è stato possibile fare a livello associativo e imprenditoriale, questi temi restano insoluti.
Sull’oggetto del tributo, si conferma la sua ( iper) estensione normativa che, oltre ad essere di dubbia utilità, rimane di difficile gestione. Sono infatti tassati i semilavorati, che Adm definisce ogni manufatto polimerico, comunque sagomato o sagomabile, idoneo a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari. Si introduce dunque un nuovo giudizio di idoneità, neppure di destinazione d’uso, davvero di difficile definizione. Ancora a livello oggettivo, non è chiaro quale sia il « processo di riciclo » che rende una plastica esente e se possono considerarsi utili le operazioni di recupero interne. Si individuano poi nuove categorie di soggetti interessati dal tributo: oltre ai fabbricanti, ai committenti, agli importatori ed agli acquirenti intra Ue, si aggiungono, tra gli altri, i trasformatori di Macsi che utilizzano merci « ad imposta assolta » e gli « esercenti attività economica » , ossia tutti i soggetti che maneggiano e detengono Macsi. Queste due categorie sono identificate perché, a quanto pare, debbono essere censite per poter accedere al rimborso dell’imposta, che è uno dei temi di maggiore complessità.
Il soggetto che soffre il tributo in rivalsa, infatti, può averlo rimborsato se il bene acquistato è esportato o ceduto in Ue. A tal fine - ma più in generale per tutte le fatture, anche quelle emesse da soggetti Ue - Adm individua indicazioni in fattura molto complesse.
Per il rimborso, occorrerebbe infatti « indicare distintamente nella fattura emessa per l’operazione i dati che permettono di calcolare l’imposta di consumo incorporata nell’ammontare del corrispettivo complessivo, ed in particolare: la natura, qualità e quantità dei Macsi ceduti, la massa di plastica vergine in essi contenuta, nonché l’ammontare dell’imposta liquidata » . Non v’è riferimento al pagamento della tassa, che del resto sarebbe oggettivamente impossibile. Insomma, ancora un lungo percorso da fare per un sistema nuovo e ad alto impatto soprattutto sul piano IT.