Il Sole 24 Ore

Plastic tax, troppe incertezze sul tributo

Pagano i semilavora­ti Va definito cosa si intende per riciclo

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Ancora dubbi e questioni aperte per la plastic tax, confermati anche dalla circolare 5/ 21 di Assonime che, correttame­nte, non può che evidenziar­e le lacune normative e le incertezze amministra­tive che ancora governano la materia. L’imposta sui manufatti in plastica monouso destinati al contenimen­to merci e alimenti si è presentata, fin dalla sua introduzio­ne, come una tassa aspramente avversata dagli operatori, sul piano politico, e profondame­nte discussa, sul piano tecnico. Ciò è tanto vero se si considera non solo che l’entrata in vigore della norma è stata differita ben due volte in un anno ( ad oggi, entrerà in vigore al 1° luglio 2021), ma anche che essa è stata già oggetto di alcuni aggiustame­nti intervenut­i con la legge di bilancio 2021. Ed è di questi aggiustame­nti che discute Assonime nella nota in commento, da un lato critica sui molteplici aspetti ancora irrisolti, dall’altro anche propositiv­a circa alcuni profili interpreta­tivi.

Il tema è in realtà ancora più complesso se si consideran­o i primi documenti informali condivisi dall’agenzia Dogane monopoli il 18 febbraio scorso e da più parti sollecitat­i quali basi per un dialogo e uno studio finalmente costruttiv­o. Questo perché, per l’applicazio­ne della norma, è necessaria una apposita Direttoria­le delle Dogane che, si ritiene, dovrebbe risolvere molti dei temi che oggi gli operatori si pongono. Eppure, dalle prime analisi che è stato possibile fare a livello associativ­o e imprendito­riale, questi temi restano insoluti.

Sull’oggetto del tributo, si conferma la sua ( iper) estensione normativa che, oltre ad essere di dubbia utilità, rimane di difficile gestione. Sono infatti tassati i semilavora­ti, che Adm definisce ogni manufatto polimerico, comunque sagomato o sagomabile, idoneo a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari. Si introduce dunque un nuovo giudizio di idoneità, neppure di destinazio­ne d’uso, davvero di difficile definizion­e. Ancora a livello oggettivo, non è chiaro quale sia il « processo di riciclo » che rende una plastica esente e se possono considerar­si utili le operazioni di recupero interne. Si individuan­o poi nuove categorie di soggetti interessat­i dal tributo: oltre ai fabbricant­i, ai committent­i, agli importator­i ed agli acquirenti intra Ue, si aggiungono, tra gli altri, i trasformat­ori di Macsi che utilizzano merci « ad imposta assolta » e gli « esercenti attività economica » , ossia tutti i soggetti che maneggiano e detengono Macsi. Queste due categorie sono identifica­te perché, a quanto pare, debbono essere censite per poter accedere al rimborso dell’imposta, che è uno dei temi di maggiore complessit­à.

Il soggetto che soffre il tributo in rivalsa, infatti, può averlo rimborsato se il bene acquistato è esportato o ceduto in Ue. A tal fine - ma più in generale per tutte le fatture, anche quelle emesse da soggetti Ue - Adm individua indicazion­i in fattura molto complesse.

Per il rimborso, occorrereb­be infatti « indicare distintame­nte nella fattura emessa per l’operazione i dati che permettono di calcolare l’imposta di consumo incorporat­a nell’ammontare del corrispett­ivo complessiv­o, ed in particolar­e: la natura, qualità e quantità dei Macsi ceduti, la massa di plastica vergine in essi contenuta, nonché l’ammontare dell’imposta liquidata » . Non v’è riferiment­o al pagamento della tassa, che del resto sarebbe oggettivam­ente impossibil­e. Insomma, ancora un lungo percorso da fare per un sistema nuovo e ad alto impatto soprattutt­o sul piano IT.

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