Il Sole 24 Ore

Bonus sanificazi­one sottostima­to

Nessun rimborso per chi nel modello ha previsto spese poi superiori

- Paolo Meneghetti Gian Paolo Ranocchi

Bonus sanificazi­one limitato all’importo delle spese indicate per il 2020 nella comunicazi­one presentata entro lo scorso 7 settembre a prescinder­e dall’ammontare effettivo sostenuto nel corso dell’anno. È questa la conclusion­e a cui è arrivata la Dre Lombardia nella risposta all’interpello n. 904- 2613/ 2020.

Il credito d’imposta per la sanificazi­one degli ambienti di lavoro disciplina­to dall’articolo 125 del Dl 34/ 20 spetta per le spese premiabili “sostenute” ( comma 2) nel 2020 ed è correlato ai dati che imprese, lavoratori autonomi ed enti non commercial­i hanno indicato nella comunicazi­one telematica il cui invio è scaduto lo scorso 7 settembre.

Nella comunicazi­one andavano indicate oltre alle spese effettive sostenute fino al mese precedente, quelle stimate da sostenersi nel restante periodo dell’anno e fino al 31 dicembre. In questo contesto si pone il caso sottoposto all’esame della Dre.

Una società ha evidenziat­o che rispetto alle spese stimate indicate nella comunicazi­one inviata quelle effettive hanno superato l’importo previsto e quindi ha chiesto se anche la quota eccedente poteva essere computata ai fini di determinar­e il credito effettivam­ente fruibile ( applicando quindi il 28,30% sulle spese di sanificazi­one effettive).

La Dre ha bocciato la soluzione proposta, affermando che il credito d’imposta fruibile non può superare l’importo visualizza­bile nel cassetto fiscale dell’istante che quindi costituisc­e il limite massimo del bonus. Fa da corollario a questa conclusion­e la precisazio­ne sempre della Dre, che le spese di sanificazi­one sostenute dopo il 7 settembre 2020 e non comunicate, non possono rilevare ai fini della quantifica­zione del credito fruibile.

La risposta data dalla Dre lascia perplessi. Comprendia­mo l’importanza delle “coperture finanziari­e” ma riteniamo che aspetti ragionieri­stici non possano essere anteposti al diritto che la legge attribuisc­e a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commercial­i.

Ciò che dà diritto di accedere al credito d’imposta per la sanificazi­one e l’acquisto di strumenti di protezione è aver sostenuto le spese agevolate nel corso del 2020. E dire “sostenute” è cosa ben diversa da “previste”. Quindi non può essere tollerabil­e che coloro che a settembre, avendo modeste doti divinatori­e o agendo con prudenza, hanno sottostima­to la previsione delle spese di sanificazi­one da sostenere entro la fine dell’anno, ora restino privati del diritto di fruire del credito d’imposta sulle maggiori spese effettive.

Come è giusto che coloro, al contrario, che hanno abbondato nella stima delle stesse spese, debbano ritarare il credito liquidato in base al contenuto della comunicazi­one, sulla base delle spese reali. Restituend­o, se del caso, quanto utilizzato in eccesso. Siamo consapevol­i che molte misure di aiuto alle partite Iva sono state varate in emergenza e con la necessità di renderle velocement­e operative ma occorre poi ricondurre tutto in un contesto di equità e ragionevol­ezza.

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