Il Sole 24 Ore

Sponsorizz­azioni pagate nel 2021 fuori dal tax credit

Limitazion­e ai contratti con pagamenti effettuati nella seconda metà 2020

- — Lo. Pe. — G. Ra.

Il credito d’imposta sulle sponsorizz­azioni sportive, le cui domande possono essere presentate entro il 1° aprile, spetta solo se pagato nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, a nulla rilevando la competenza del sottostant­e contratto.

È quanto chiarisce una delle Faq pubblicate online sul sito del dipartimen­to per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri in risposta al quesito sul la possibilit­à di ammettere al beneficio i contratti di sponsorizz­azione che, nel rispetto degli altri requisiti della normativa, hanno decorrenza dal 1° luglio - 31 dicembre 2020, ma con pagamento effettuato nel corso del 2021.

In buona sostanza il dipartimen­to sancisce il principio per cui a rilevare è il pagamento nel periodo indicato ( 1° luglio - 31 dicembre 2020) e non la competenza della sponsorizz­azione.

Tant’è che proprio la risposta afferma testualmen­te che l’incipit normativo va interpreta­to nel senso di dire che per « investimen­ti si intendono i pagamenti effettuati » .

Il tutto anche se il comma 1 dell’articolo 81 del Dl 104/ 2020 ( decreto Agosto) convertito dalla legge 126/ 2020, che ha istituito l’agevolazio­ne, direbbe una cosa diversa riconoscen­do il « credito di imposta pari al 50 per cento degli investimen­ti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 » mentre il comma 2 specifiche­rebbe solo che « l’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento » previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/ 1997.

La risposta rischia di spiazzare tutta una serie di situazioni che ad una prima lettura della norma istitutiva pensavano di poter contare sul beneficio. Si pensi alle sponsorizz­azioni contrattua­lizzate e fatturate nel periodo 1° luglio- 31 dicembre 2020, ma pagate nel 2021, dall’altro lato, però essa, è proprio il caso di dirlo, rimette in gioco, tutti i pagamenti avvenuti nel periodo agevolato anche in presenza di un contratto portante una diversa competenza.

Pertanto nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di sponsorizz­azione per il periodo che va da settembre 2020 a giugno 2021 la cui spesa è stata sostenuta ( pagata) interament­e dallo sponsor a settembre 2020, anche se essa si riferisce ad un contratto con scadenza nel 2021, risulta comunque interament­e agevolabil­e in funzione dell’avvenuto ( intero) pagamento.

Inoltre è ammesso al beneficio il versamento di una spesa di sponsorizz­azione contrattua­lizzata per la precedente stagione sportiva ( 2019- 2020) il cui pagamento è avvenuto nel periodo considerat­o ( secondo semestre 2020), e questo in ogni caso, anche indipenden­temente dalla data di emissione della fattura.

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