Il Sole 24 Ore

Donazioni con detrazione a conguaglio

Il sostituto può riconoscer­e il 30% sulle trattenute per le erogazioni anti- Covid

- Jessica Pettinacci Gabriele Sepio

Il datore di lavoro può riconoscer­e, in sede di conguaglio, la detrazione del 30% sulle somme trattenute ai dipendenti che intendono donare per l’emergenza Covid- 19. Questo il chiariment­o fornito dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 138/ 2021.

Il quesito esaminato proviene da un Ateneo universita­rio che nel corso dell’anno 2020 ha promosso due campagne di fundraisin­g tra il proprio personale docente e tecnico amministra­tivo per il contrasto dell’emergenza Covid- 19. In particolar­e l’istante chiede di poter estendere l’agevolazio­ne fiscale recata dal decreto Cura Italia per chi effettua liberalità a sostegno dell’emergenza anche all’ipotesi in cui le donazioni non siano effettuate dal personale dipendente direttamen­te ma tramite trattenute sullo stipendio da parte del datore di lavoro. Il Dl Cura Italia ( articolo 66 Dl 18/ 2020, convertito nella legge 27/ 2020) ha previsto una detrazione pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro in caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e enti non profit in favore di Stato, regioni, enti locali, enti o istituzion­i pubbliche, fondazioni e associazio­ni.

La risposta dell’Agenzia è decisament­e condivisib­ile e risponde a criteri di coerenza e semplifica­zione delle procedure di riconoscim­ento dei benefici fiscali. Peraltro la prassi aveva gia ammesso in precedenza per il datore di lavoro, in caso di erogazioni liberali effettuate per il suo tramite, di riconoscer­e in sede di conguaglio la detrazione del 19 % delle somme trattenute al dipendente e versate per suo ordine e conto ad un ente Onlus destinatar­io delle erogazioni medesime ( si vedano risoluzion­i dell’agenzia delle Entrate 17 novembre 2008, n. 441/ E e 15 giugno 2009, n. 160/ E).

In particolar­e tale trattament­o trova spazio anche se l’agevolazio­ne in esame non rientra tra i benefici fiscali ( articoli 12, 13 e 15 del Tuir) indicati nella disciplina che consente al datore/ sostituto d’imposta di riconoscer­e in sede di conguaglio le detrazioni spettanti al dipendente/ sostituito a fronte degli oneri sostenuti per il tramite del datore ( articolo 23, comma 3, del Dpr 600/ 73).

A tale conclusion­e si giunge, dunque, secondo l’Agenzia, attraverso una interpreta­zione estensiva dell’articolo 23 in consideraz­ione della necessità di semplifica­re gli adempiment­i a carico dei dipendenti- donanti.

Come precisato nel documento di prassi, similmente alle ipotesi indicate agli articoli 12, 13 e 15 del Tuir, anche nel caso di specie sono riscontrab­ili taluni presuppost­i comuni, come la tracciabil­ità del versamento, la riferibili­tà dell’erogazione al dipendente e la finalità solidarist­ica della stessa.

A questi si aggiungono il fatto che il dipendente è chiamato a manifestar­e espressame­nte il proprio animus donandi ( autorizzan­do il datore ad operare le relative trattenute sullo stipendio), che del progetto solidarist­ico indicato dal dipendente è data specifica evidenza nel cedolino- paga che costruisce documentaz­ione attestante il sostenimen­to dell’onere da parte del dipendente.

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