Il Sole 24 Ore

Gruppo Iva, casa madre divisa da figlia

Rilevanti le prestazion­i di una società spagnola verso la branch italiana

- Alessandro Germani

Rilevano ai fini Iva le prestazion­i effettuate da una società spagnola appartenen­te a un gruppo Iva nei confronti della propria branch italiana, perché il gruppo Iva genera la rottura dell’unitarietà fra casa madre e figlia. È questa la risposta a interpello 143. Alfa è la branch italiana che si occupa della distribuzi­one di fondi comuni di investimen­to agli investitor­i istituzion­ali locali e si avvale di servizi di natura amministra­tivo- gestionale resi dalla casa madre spagnola ( support service). Quest'ultima dal 2019 ha aderito al Rege avanzato ( Regimen especial del grupo de entidades) che è assimilabi­le al Gruppo Iva, sebbene le partecipan­ti conservino la propria soggettivi­tà passiva Iva nonché la titolarità degli obblighi dichiarati­vi. Consideran­do che tale istituto non determina l'esistenza di un nuovo e distinto soggetto passivo d’imposta, come invece nel caso del Gruppo Iva di matrice comunitari­a e che sarebbe più assimilabi­le all’Iva di gruppo, per l’istante ciò dovrebbe determinar­e l'irrilevanz­a Iva dei servizi prestati dalla madre alla figlia.

Viceversa, per l’Agenzia l’articolo 70- quater comma 4- quinquies del Dpr 633/ 72 stabilisce che le cessioni e le prestazion­i operate da una sede o da una branch di un Gruppo Iva di altro stato Ue verso una sede o una branch in Italia si consideran­o effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Ciò risponde alle risultanze delle sentenze Skandia e Fce Bank per cui la partecipaz­ione della branch al Gruppo Iva recide il nesso di unitarietà ( giuridica) e dipendenza ( economica) che intercorre con la casa madre, in quanto le prestazion­i devono considerar­si effettuate non più nei confronti della stabile organizzaz­ione in regime di neutralità fiscale ( risoluzion­e 81/ E/ 06) ma del Gruppo, quale autonomo e distinto soggetto passivo d’imposta. Il Fisco spagnolo ha spiegato che con il Rege avanzato si è data attuazione alla disciplina comunitari­a del Gruppo Iva secondo l’articolo 11 della direttiva

Iva. Corollario di tutto ciò sarà la rilevanza ai fini Iva dei riaddebiti, operati dalla casa madre spagnola nei confronti della stabile organizzaz­ione italiana, concernent­i le prestazion­i di support service rese.

Sempre in tema di imposizion­e indiretta c’è la risposta 140. A seguito della Brexit una compagnia inglese che operava in Italia con una branch ha deciso di interrompe­re il suo business ( run off) entro il 31 dicembre 2020. Ai sensi dell’articolo 9 comma 1- bis della legge 1216/ 61, entro il16 novembre di ogni anno viene versato l'acconto dell’imposta sulle assicurazi­oni dovuta per il periodo di imposta successivo. Le Entrate confermano la non debenza dell’acconto venendo meno per il 2021 l’ attività assicurati­va in Italia.

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