Il Sole 24 Ore

Niente causale, una tantum, anche per i somministr­ati

Il ministero spiega come applicare la deroga aperta fino al 31 marzo Se già usata nel 2020 per prorogare o rinnovare non è replicabil­e nel 2021

- Giampiero Falasca

La sospension­e temporanea di alcuni degli obblighi previsti dal decreto dignità, introdotta dall’articolo 8 comma 1 lettera a) del Dl 104/ 2020 ( il cosiddetto decreto Agosto) e prorogata dalla legge di Bilancio sino al 31 marzo 2021, non riguarda solo il contratto a tempo determinat­o diretto, ma si applica anche alla somministr­azione a termine. Inoltre, le imprese che hanno già utilizzato entro il 31 dicembre 2020 tale regime agevolato, prima che la legge di Bilancio ne allungasse la vigenza sino al 31 marzo, non possono utilizzarl­o una seconda volta, non essendo stata rimossa la regola che consentiva una sola deroga. Con questi chiariment­i, la risposta a interpello 2/ 2021 del ministero del Lavoro conferma la lettura dominante degli esperti su una delle norme più importanti approvate negli ultimi mesi in tema di lavoro flessibile.

L’interpello ricorda cosa prevede la norma del decreto Agosto: a fronte dell’obbligo di indicare la causale nei contratti a termine che comportano la proroga del rapporto oltre i 12 mesi, o nei rinnovi di precedenti rapporti ( anche prima che sia decorsa la soglia dei 12 mesi), il Dl 104/ 2020 consente, per una sola volta, di procedere senza indicare la causale.

Tale facoltà, osserva l’interpello, non vale solo per i contratti a termine stipulati direttamen­te tra datore di lavoro e dipendente, ma è applicabil­e anche ai contratti di somministr­azione a termine ( come avevano ritenuto, sin da subito, tutti gli operatori del settore). Pertanto, anche tali contratti, in consideraz­ione del perdurare della fase emergenzia­le, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Il inistero precisa inoltre un altro aspetto importante: lo spostament­o dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 del regime speciale che consente il rinnovo o la proroga senza causale non riconosce una nuova e ulteriore possibilit­à di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata, essendo rimasta invariata la parte della norma che limita tale facoltà a « una sola volta » .

Il Ministero precisa che tale interpreta­zione risulta in linea con la ratio di salvaguard­ia dei livelli occupazion­ali propria della normativa emergenzia­le, posto che la possibilit­à di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministr­azione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazion­e dei somministr­ati a termine interessat­i e permette anche di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocaz­ione nel mercato del lavoro.

Una consideraz­ione opportuna, che dovrebbe indurre il legislator­e a una riflession­e attenta in merito alla possibilit­à di allungare ulteriorme­nte il regime agevolato dopo il 31 marzo, magari rimuovendo anche il limite di una sola volta, che risulta poco comprensib­ile in relazione agli obietti che persegue la norma.

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