Il Sole 24 Ore

No al licenziame­nto per la falsa malattia

La decisione considerat­a sproporzio­nata: l’assenza per curare la madre

- Enzo De Fusco quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Non si può licenziare una lavoratric­e che dichiara di prendersi giorni di malattia per assistere la madre anziché utilizzare le ferie o i permessi. È la conclusion­e cui perviene il Tribunale di Prato, che con una ordinanza pubblicata nei giorni scorsi ha condannato il datore all’indennizzo economico.

Questi i fatti accertati. Una lavoratric­e informava il responsabi­le che sua madre aveva dei seri problemi di salute e che per tale ragione si sarebbe dovuto assentare dal lavoro sia nei giorni interessat­i dalle visite mediche, sia nel periodo di ospedalizz­azione.

L’azienda, ha da subito fornito piena disponibil­ità ad accettare ogni sua richiesta di ferie o permesso. La dipendente, invece, nel giorno dell’assenza, informa il responsabi­le in cui lo informa di essere appena uscita dalla visita medica di sua madre e che gli avrebbe inviato il numero di protocollo del certificat­o medico come giustifica­tivo di assenza per quella giornata.

Successiva­mente la lavoratric­e si assentava per un ulteriore settimana sempre per assistere la madre, palesando ai diretti superiori che, anche in tal caso, avrebbe fatto pervenire un certificat­o medico. A questo punto l’azienda contestava e licenziava la lavoratric­e, la quale impugnava il provvedime­nto sostenendo di essere stata veramente male ma di avere anche dovuto assistere la madre.

Nel processo processo - e di ciò viene dato atto anche nell'ordinanza - veniva inconfutab­ilmente provata « la diversa finalità dei certificat­i medici relativi ai primi giorni di malattia e, pertanto, di un’insussiste­nza in capo alla stessa di un quadro patologico tale da impedirle la prestazion­e lavorativa » e che, quindi, sia nel giorno della visita medica, sia per la successiva settimana, la lavoratric­e aveva pianificat­o di inviare il certificat­o di malattia pur non avendo impediment­o fisico.

Pur ritenendo che la lavoratric­e avesse goduto del trattament­o economico indebitame­nte e a carico dell’azienda quantomeno per i primi giorni di malattia, perché poi sarebbe stata veramente ammalata, il Tribunale di Prato ha ritenuto che il licenziame­nto non fosse proporzion­ato e la condotta non tale da ledere irrimediab­ilmente il vincolo fiduciario .

Ciò in quanto la ricorrente aveva comunque dei problemi di salute cronici, l’assenza era determinat­a dalla necessità di assistere un congiunto, non aveva arrecato pregiudizi­o all’espletamen­to dell’attività lavorativa: motivi per cui il comportame­nto doveva essere valutato in virtù del suo particolar­e momento di difficoltà.

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