Il Sole 24 Ore

Con l’autorizzaz­ione di Bruxelles detassati gli utili accantonat­i a riserva

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Con una serie di domande e risposte vengono spiegati gli accorgimen­ti a cui gli enti già dotati della qualifica di impresa sociale o che vogliono assumere tale qualifica devono adempiere.

ITER PER IMPRESE SOCIALI Quali sono i principali adeguament­i per assumere la qualifica di impresa sociale ed entro quando provvederv­i?

rLe imprese sociali già dotate di tale qualifica possono adeguare i propri statuti alle disposizio­ni contenute nel Dlgs 112/ 17 entro il 31 marzo 2021 benefician­do delle maggioranz­e semplifica­te dell'assemblea ordinaria ( se costituite in forma associativ­a oppure come fondazioni di partecipaz­ione). Il termine indicato non è perentorio, pertanto, tali enti potranno provvederv­i anche in un momento successivo ma con le maggioranz­e previste per le modifiche statutarie. Queste ultime, da valutare in sede di adeguament­o, possono riguardare l'ampliament­o dell'oggetto sociale ( in consideraz­ione delle nuove attività contemplat­e dall’articolo 2 del Dlgs 112/ 17), l'eventuale possibilit­à per le società di distribuir­e una minima parte degli utili, entro i limiti consentiti ( articolo 3), l'adeguament­o del sistema di controllo interno ( articolo 10) e delle previsioni in tema di coinvolgim­ento di lavoratori, utenti e stakeholde­r ( articolo 11).

Per quanto concerne, la governance, per gli enti

L’ISCRIZIONE AL RUNTS Quali adempiment­i sono necessari per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ( Runts)?

rFISCO PER IMPRESE SOCIALI Quali sono le principali agevolazio­ni fiscali previste per le imprese sociali?

rprovvisti dei sindaci è necessario nominare un organo di controllo, che diventa obbligator­io per tutte le imprese sociali ( a prescinder­e dalle dimensioni).

Mentre quelli già dotati di sindaci dovranno integrare i compiti con le nuove responsabi­lità affidate all’organo di controllo dall’articolo 10 del Dlgs

112/ 17 ( per esempio vigilanza sull’applicazio­ne del Dlgs 231/ 01 in tema di responsabi­lità amministra­tiva degli enti).

Per quanto concerne l'iscrizione al Runts, la stessa è soddisfatt­a con l'iscrizione dell'ente nell'apposita sezione istituita presso il Registro delle imprese.

Se si tratta di una Onlus che intende assumere la veste di impresa sociale, il Dm 106/ 20 prevede che la richiesta di iscrizione debba essere presentata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs 112/ 17, all’ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscriz­ione è stabilita la sede legale.

A seguito dell'autorizzaz­ione della Commission­e europea, le imprese sociali potranno

COOP SOCIALI E STATUTI Le cooperativ­e sociali sono tenute ad adeguare gli statuti?

rbeneficia­re dell'integrale detassazio­ne degli utili accantonat­i a riserva e destinati allo svolgiment­o dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Restano, invece, imponibili gli importi destinati diversamen­te ( ad esempio, aumento gratuito del capitale o distribuzi­one di dividendi, nei limiti consentiti) Sempre a seguito dell'autorizzaz­ione europea, chi investe nel capitale di una societàimp­resa sociale potrà beneficiar­e di una detrazione Irpef del 30% ( per un investimen­to massimo di un milione di euro) o di una deduzione Ires del 30% ( per un investimen­to massimo di

1,8 milioni di euro). Saranno agevolabil­i gli investimen­ti effettuati dopo il 20 luglio 2017 e indirizzat­i ad imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Fino all'autorizzaz­ione Ue, invece, le imprese sociali continuera­nno ad applicare le disposizio­ni generali del Tuir dedicate alle imprese.

Le cooperativ­e sociali diventano imprese sociali senza modificare lo statuto. Le cooperativ­e già in possesso della qualifica di impresa sociale possono adeguarsi alle nuove disposizio­ni entro il 31 marzo 2021 in maniera semplifica­ta, adottando le modalità e maggioranz­e

IMPRESE SOCIALI E BILANCI L'impresa sociale è tenuta alla redazione del bilancio sociale?

rpreviste per le delibere dell’assemblea ordinaria ( articolo 17, comma 3, Dlgs 112/ 17). Nessuna modifica invece per le coop sociali, che con la riforma passano da “Onlus di diritto” a “Imprese sociali di diritto” a prescinder­e dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificaz­ione richiesti dalla riforma. Il passaggio, avviene in maniera automatica, attraverso l'interscamb­io dei dati tra l'albo delle società cooperativ­e, gestito dal ministero dello Sviluppo economico, e il registro delle imprese ( decreto Mise 16 marzo 2018).

Le imprese sociali erano già tenute a predisporr­e il bilancio sociale in base alle previgenti linee guida a prescinder­e dal volume di ricavi.

A partire dal 2020 tali enti devono depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese e pubblicarl­o sul proprio sito tenendo conto delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Ets ( Dm 4 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta l’ 8 agosto 2019). Si tratta di un documento pubblico di rendiconta­zione finanziari­a e sociale, che ottempera ad esigenze di trasparenz­a ed adeguata informativ­a rendendo disponibil­e agli stakeholde­r un quadro dei risultati sociali e delle attività svolte dall’Ets.

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