Con l’autorizzazione di Bruxelles detassati gli utili accantonati a riserva
Con una serie di domande e risposte vengono spiegati gli accorgimenti a cui gli enti già dotati della qualifica di impresa sociale o che vogliono assumere tale qualifica devono adempiere.
ITER PER IMPRESE SOCIALI Quali sono i principali adeguamenti per assumere la qualifica di impresa sociale ed entro quando provvedervi?
rLe imprese sociali già dotate di tale qualifica possono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Dlgs 112/ 17 entro il 31 marzo 2021 beneficiando delle maggioranze semplificate dell'assemblea ordinaria ( se costituite in forma associativa oppure come fondazioni di partecipazione). Il termine indicato non è perentorio, pertanto, tali enti potranno provvedervi anche in un momento successivo ma con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Queste ultime, da valutare in sede di adeguamento, possono riguardare l'ampliamento dell'oggetto sociale ( in considerazione delle nuove attività contemplate dall’articolo 2 del Dlgs 112/ 17), l'eventuale possibilità per le società di distribuire una minima parte degli utili, entro i limiti consentiti ( articolo 3), l'adeguamento del sistema di controllo interno ( articolo 10) e delle previsioni in tema di coinvolgimento di lavoratori, utenti e stakeholder ( articolo 11).
Per quanto concerne, la governance, per gli enti
L’ISCRIZIONE AL RUNTS Quali adempimenti sono necessari per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ( Runts)?
rFISCO PER IMPRESE SOCIALI Quali sono le principali agevolazioni fiscali previste per le imprese sociali?
rprovvisti dei sindaci è necessario nominare un organo di controllo, che diventa obbligatorio per tutte le imprese sociali ( a prescindere dalle dimensioni).
Mentre quelli già dotati di sindaci dovranno integrare i compiti con le nuove responsabilità affidate all’organo di controllo dall’articolo 10 del Dlgs
112/ 17 ( per esempio vigilanza sull’applicazione del Dlgs 231/ 01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti).
Per quanto concerne l'iscrizione al Runts, la stessa è soddisfatta con l'iscrizione dell'ente nell'apposita sezione istituita presso il Registro delle imprese.
Se si tratta di una Onlus che intende assumere la veste di impresa sociale, il Dm 106/ 20 prevede che la richiesta di iscrizione debba essere presentata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs 112/ 17, all’ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale.
A seguito dell'autorizzazione della Commissione europea, le imprese sociali potranno
COOP SOCIALI E STATUTI Le cooperative sociali sono tenute ad adeguare gli statuti?
rbeneficiare dell'integrale detassazione degli utili accantonati a riserva e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Restano, invece, imponibili gli importi destinati diversamente ( ad esempio, aumento gratuito del capitale o distribuzione di dividendi, nei limiti consentiti) Sempre a seguito dell'autorizzazione europea, chi investe nel capitale di una societàimpresa sociale potrà beneficiare di una detrazione Irpef del 30% ( per un investimento massimo di un milione di euro) o di una deduzione Ires del 30% ( per un investimento massimo di
1,8 milioni di euro). Saranno agevolabili gli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017 e indirizzati ad imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Fino all'autorizzazione Ue, invece, le imprese sociali continueranno ad applicare le disposizioni generali del Tuir dedicate alle imprese.
Le cooperative sociali diventano imprese sociali senza modificare lo statuto. Le cooperative già in possesso della qualifica di impresa sociale possono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 marzo 2021 in maniera semplificata, adottando le modalità e maggioranze
IMPRESE SOCIALI E BILANCI L'impresa sociale è tenuta alla redazione del bilancio sociale?
rpreviste per le delibere dell’assemblea ordinaria ( articolo 17, comma 3, Dlgs 112/ 17). Nessuna modifica invece per le coop sociali, che con la riforma passano da “Onlus di diritto” a “Imprese sociali di diritto” a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla riforma. Il passaggio, avviene in maniera automatica, attraverso l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative, gestito dal ministero dello Sviluppo economico, e il registro delle imprese ( decreto Mise 16 marzo 2018).
Le imprese sociali erano già tenute a predisporre il bilancio sociale in base alle previgenti linee guida a prescindere dal volume di ricavi.
A partire dal 2020 tali enti devono depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese e pubblicarlo sul proprio sito tenendo conto delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Ets ( Dm 4 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta l’ 8 agosto 2019). Si tratta di un documento pubblico di rendicontazione finanziaria e sociale, che ottempera ad esigenze di trasparenza ed adeguata informativa rendendo disponibile agli stakeholder un quadro dei risultati sociali e delle attività svolte dall’Ets.