Annualità 2018/ 19 accantonabili per progetti pluriennali
Gli enti non profit dovranno inserire le somme non spese al punto 6 del rendiconto Nella relazione illustrativa va indicata la motivazione dell’accantonamento
Nessuna proroga in tema di rendicontazione e utilizzo delle risorse per i beneficiari del cinque per mille nell’annualità 2018/ 19.
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Nessuna proroga in tema di rendicontazione e utilizzo delle risorse per i beneficiari del cinque per mille nell’annualità 2018/ 19. Resta, però, la possibilità di accantonare le somme per progetti pluriennali.
Questi i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro nella nota 3142 pubblicata il 4 marzo.
La questione riguarda la possibilità per un’associazione – a seguito della pandemia – di beneficiare di uno slittamento dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del cinque per mille 2018/ 19 e dei relativi adempimenti.
A tal riguardo il ministero del Lavoro evidenzia come il tema sollevato dall’associazione sia stato già oggetto di uno specifico intervento legislativo contenuto nell’articolo 35 del Dl Cura Italia ( convertito dalla legge 27/ 2020) che ha previsto un differimento dei termini di impiego e rendicontazione per le sole risorse relativa all’anno 2017.
Una norma quest’ultima che ha prorogato al 31 ottobre 2020 la scadenza per svolgere le attività correlate ai fondi relativi all’esercizio 2020 e allungato a 18 mesi dalla ricezione delle somme ( anziché 12) quello per la rendicontazione.
Tuttavia, come evidenziato dal ministero, la disposizione emergenziale non può trovare applicazione al caso di specie in quanto il dato letterale e l’ambito applicativo della stessa circoscrivono il differimento per le sole risorse del 2017.
Diversamente gli enti beneficiari del cinque per mille nell’annualità 2018/ 19 che, a causa del Covid- 19 non siano riusciti a svolgere le proprie attività istituzionali, potranno accantonare le risorse ricevute per progetti pluriennali ( articolo 12 Dm 23 aprile 2010) portandole a rendicontazione in annualità successive.
Chance questa che deriva da una causa di forza di maggiore legata all’emergenza epidemiologica.
In questo caso, in conformità a quanto previsto dalle linee guida, gli enti non profit dovranno indicare al punto 6 del rendiconto ( Accantonamento) l’importo che a 12 mesi dalla percezione del contributo risulta ancora da spendere per cause legate all’emergenza. Dovranno altresì precisare nella relazione illustrativa la motivazione dell’accontamento riportando “emergenza Covid- 19” senza nessun onere documentale. In altri termini, rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di percezione delle somme per la rendicontazione e il termine di 30 giorni per la trasmissione dei documenti all’Amministrazione erogatrice in caso di contributi superiori a 20mila euro. Tuttavia si potrà disporre di un arco temporale più ampio ( 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate. Attenzione però: una volta impiegate le somme accantonate ( ovvero 24 mesi dalla percezione) gli enti non profit comunque saranno tenuti ad inviare all’amministrazione il modello di rendicontazione dell’accantonamento con una relazione dettagliata delle spese inserite.