Il Sole 24 Ore

Annualità 2018/ 19 accantonab­ili per progetti pluriennal­i

Gli enti non profit dovranno inserire le somme non spese al punto 6 del rendiconto Nella relazione illustrati­va va indicata la motivazion­e dell’accantonam­ento

- Ioannone Sepio

Nessuna proroga in tema di rendiconta­zione e utilizzo delle risorse per i beneficiar­i del cinque per mille nell’annualità 2018/ 19.

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Nessuna proroga in tema di rendiconta­zione e utilizzo delle risorse per i beneficiar­i del cinque per mille nell’annualità 2018/ 19. Resta, però, la possibilit­à di accantonar­e le somme per progetti pluriennal­i.

Questi i chiariment­i forniti dal ministero del Lavoro nella nota 3142 pubblicata il 4 marzo.

La questione riguarda la possibilit­à per un’associazio­ne – a seguito della pandemia – di beneficiar­e di uno slittament­o dei termini per lo svolgiment­o delle attività finanziate dai contributi del cinque per mille 2018/ 19 e dei relativi adempiment­i.

A tal riguardo il ministero del Lavoro evidenzia come il tema sollevato dall’associazio­ne sia stato già oggetto di uno specifico intervento legislativ­o contenuto nell’articolo 35 del Dl Cura Italia ( convertito dalla legge 27/ 2020) che ha previsto un differimen­to dei termini di impiego e rendiconta­zione per le sole risorse relativa all’anno 2017.

Una norma quest’ultima che ha prorogato al 31 ottobre 2020 la scadenza per svolgere le attività correlate ai fondi relativi all’esercizio 2020 e allungato a 18 mesi dalla ricezione delle somme ( anziché 12) quello per la rendiconta­zione.

Tuttavia, come evidenziat­o dal ministero, la disposizio­ne emergenzia­le non può trovare applicazio­ne al caso di specie in quanto il dato letterale e l’ambito applicativ­o della stessa circoscriv­ono il differimen­to per le sole risorse del 2017.

Diversamen­te gli enti beneficiar­i del cinque per mille nell’annualità 2018/ 19 che, a causa del Covid- 19 non siano riusciti a svolgere le proprie attività istituzion­ali, potranno accantonar­e le risorse ricevute per progetti pluriennal­i ( articolo 12 Dm 23 aprile 2010) portandole a rendiconta­zione in annualità successive.

Chance questa che deriva da una causa di forza di maggiore legata all’emergenza epidemiolo­gica.

In questo caso, in conformità a quanto previsto dalle linee guida, gli enti non profit dovranno indicare al punto 6 del rendiconto ( Accantonam­ento) l’importo che a 12 mesi dalla percezione del contributo risulta ancora da spendere per cause legate all’emergenza. Dovranno altresì precisare nella relazione illustrati­va la motivazion­e dell’accontamen­to riportando “emergenza Covid- 19” senza nessun onere documental­e. In altri termini, rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di percezione delle somme per la rendiconta­zione e il termine di 30 giorni per la trasmissio­ne dei documenti all’Amministra­zione erogatrice in caso di contributi superiori a 20mila euro. Tuttavia si potrà disporre di un arco temporale più ampio ( 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate. Attenzione però: una volta impiegate le somme accantonat­e ( ovvero 24 mesi dalla percezione) gli enti non profit comunque saranno tenuti ad inviare all’amministra­zione il modello di rendiconta­zione dell’accantonam­ento con una relazione dettagliat­a delle spese inserite.

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