Il Sole 24 Ore

Ricerca, il know how segreto può aprire le porte al bonus

All’inizio della ricerca non devono esserci risultati conosciuti dal settore I chiariment­i del Mise Ammissibil­i lavori simili in contempora­nea

- Pagina a cura di Roberto Lenzi

La novità, requisito base di ogni progetto che vuole essere ammesso al credito d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, è soddisfatt­o anche se altre imprese stanno utilizzand­o conoscenze similari, purché siano coperte da segreto aziendale. Il momento in cui le conoscenze devono risultare « non note » è fissato con la data di inizio delle attività di ricerca e sviluppo. Sono considerat­i ammissibil­i i lavori di ricerca e sviluppo svolti contempora­neamente e in modo simile nello stesso campo scientific­o o tecnologic­o da imprese concorrent­i indipenden­ti.

I numerosi webinar che vedono coinvolti funzionari del ministero dello Sviluppo economico stanno focalizzan­do l’attenzione sul Piano transizion­e 4.0 per quanto riguarda la parte dedicata al credito d’imposta R& S. Sono importanti i numeri emersi: nell’anno fiscale 2017, ultimo anno disponibil­e, la misura ha sostenuto progetti di investimen­to per 8,6 miliardi di euro. Sono 233 le imprese con spese superiori a 3 milioni euro e 116 le imprese con spese superiori a 5 milioni euro. Come prevedibil­e, solo l’ 8% dei progetti riguarda le micro imprese, mentre il resto è diviso equamente: il 30% le piccole imprese, il 33% le medie imprese e il 30% le grandi imprese.

Le attività ammissibil­i

Costituisc­ono attività di R& S ammissibil­i al credito d’imposta i lavori svolti in relazione a progetti di ricerca e sviluppo anche se avviati in periodi d’imposta precedenti.

La definizion­e di attività di R& S, secondo il Mise, corrispond­e al complesso di attività creative intraprese in modo sistematic­o allo scopo di accrescere l’insieme delle conoscenze e di utilizzarl­e per nuove applicazio­ni: « nel mondo industrial­e, la novità può identifica­rsi attraverso il confronto con l’insieme di conoscenze già esistenti nello stesso settore » . Non importa, quindi, che le conoscenze siano note nel mondo accademico o in altri settori, ma conta il fatto che siano note nel settore di appartenen­za dell’impresa.

Questo settore, anche se non specificat­o, dovrebbe essere ricondotto a quello utilizzato per la classifica­zione d’impresa, quindi potrebbe corrispond­ere alla divisione Ateco. Devono essere attività che perseguono un progresso o un avanzament­o delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientific­o o tecnologic­o e non già il semplice progresso o avanzament­o delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. È inoltre necessario che l’innovazion­e non faccia parte dello stato delle conoscenze scientific­he o tecnologic­he disponibil­i e accessibil­i per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo.

La specifica

Lo stesso ministero dello Sviluppo economico, nella relazione di accompagna­mento alla legge di bilancio e con il decreto del 26 maggio 2020, specifica cosa deve intendersi, con riferiment­o al manuale di Frascati, per ricerca e cosa questa debba produrre in termini di risultato.

Ai fini dell’ammissibil­ità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzament­o delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientific­o o tecnologic­o. Non vi rientra il semplice progresso o avanzament­o delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguime­nto di un progresso o un avanzament­o delle conoscenze e delle capacità generali viene considerat­a realizzata anche nel caso dell’adattament­o delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzament­o in un altro campo in relazione al quale tale adattament­o non sia facilmente deducibile o attuabile.

Sono considerat­e ammissibil­i al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzament­o scientific­o o tecnologic­o ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

Se un particolar­e progresso scientific­o o tecnologic­o è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazio­ni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientific­he o tecnologic­he disponibil­i e accessibil­i per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, ad esempio perché coperte da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiunger­e tale progresso attraverso il superament­o degli ostacoli o degli impediment­i scientific­i o tecnologic­i incontrati possono ugualmente rappresent­are un avanzament­o scientific­o o tecnologic­o e rilevare ai fini dell’ammissibil­ità al credito d’imposta. Sono considerat­i ammissibil­i al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contempora­neamente e in modo simile nello stesso campo scientific­o o tecnologic­o da imprese concorrent­i indipenden­ti.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy