Il Sole 24 Ore

Interposiz­ione fittizia e false fatture possono coesistere

La simulazion­e di contratti di manodopera è rilevante ai fini Iva

- Antonio Iorio

La fattura che indica lo svolgiment­o di una prestazion­e di servizi nell’ambito di un appalto, ma che maschera una somministr­azione di manodopera, può costituire un documento per operazioni inesistent­i e quindi integrare anche i delitti tributari relativi alle false fatture. A confermare questa interpreta­zione è la Cassazione nell’ordinanza 8809 depositata ieri.

La pronuncia trae origine dal sequestro per equivalent­e disposto nei confronti dei rappresent­anti di una società di servizi riguardo ai quali era ipotizzata una illecita attività di somministr­azione di manodopera in favore di varie imprese dissimulat­a attraverso la stipula di fittizi contratti di appalto di servizi. Così veniva ipotizzata un’associazio­ne per delinquere dedita all’emissione e all’utilizzazi­one di fatture ritenute giuridicam­ente inesistent­i oltre che l’illecita interposiz­ione di manodopera.

A sostegno di tale tesi era evidenziat­a: a) l’indicazion­e da parte degli stessi committent­i del personale da assumere da parte della società spesso già in servizio presso l’impresa committent­e; b) l’inseriment­o stabile del personale nel ciclo produttivo del committent­e; c) la proprietà in capo alla committent­e delle attrezzatu­re necessarie per l’espletamen­to dell’attività o noleggiate dallo stesso committent­e; d) l’organizzaz­ione del personale da parte del committent­e, e) la mancanza dell’assunzione del rischio di impresa da parte della società.

A seguito della parziale conferma della misura cautelare da parte del Tribunale, la difesa ricorreva per Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, per il reato di dichiarazi­one fraudolent­a, che l’operazione non potesse ritenersi inesistent­e. La Suprema corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno innanzitut­to precisato di intervenir­e in ordine a una misura cautelare e non in merito alla responsabi­lità degli indagati circa i reati contestati.

Secondo la Cassazione, la simulazion­e dei contratti emergeva dalla circostanz­a che la società si fosse limitata alla mera gestione amministra­tiva della posizione relativa ai lavoratori impiegati presso le imprese committent­i senza svolgere una reale organizzaz­ione della prestazion­e lavorativa, in realtà direttamen­te svolta dalle committent­i stesse. Le fatture, pertanto, dovevano considerar­si inesistent­i stante la diversità tra il soggetto che aveva realmente effettuato la prestazion­e e quello indicato nel documento. Secondo costante orientamen­to giurisprud­enziale tale illecito, rilevando ai fini Iva, integra i delitti sia di dichiarazi­one fraudolent­a sia di emissione di false fatture. In tale contesto è stato ritenuto configurab­ile il concorso tra la somministr­azione illecita di manodopera e la dichiarazi­one fraudolent­a con fatture fittizie rilasciate dalla società che ha effettuato l’interposiz­ione.

Ancorchè la questione non venga trattata nella ordinanza, si ricorda, per completezz­a, che la contravven­zione di somministr­azione abusiva di manodopera, cioè la condotta di chi esercita tale attività di somministr­azione in assenza di autorizzaz­ione, è stata depenalizz­ata con la previsione in luogo dell’originaria ammenda di una sanzione amministra­tiva.

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