Esenzione Iva circoscritta sulla diagnostica Covid
Riguarda solo l’import di strumentazioni in vitro conformi alle regole Ue
Sono esenti dall’Iva solo le strumentazioni diagnostiche in vitro del Covid- 19, se conformi alle regole tecniche unionali di cui alla decisione 98/ 79/ Ce e al regolamento Ue 746/ 17. Con questa posizione, espressa nella circolare 9/ D/ 21 di ieri, l’agenzia Dogane Monopoli ( Adm) fuga una serie di dubbi che erano sorti in esito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio alla disciplina delle esenzioni Covid, ossia a quelle operazioni aventi ad oggetto beni che, atteso il loro rilievo per la lotta alla pandemia, beneficiano di un trattamento Iva esente o ridotto. Con l’occasione, Adm ripropone, implementandola, anche la tabella generale dei beni Covid, che è ora strutturata secondo le due linee direttrici normative.
A oggi, infatti, restano in vigore anzitutto le agevolazioni previste dall'articolo 124 del Dl 34/ 20, modificativo della tabella A del Dpr Iva, riferite a un ampio numero di beni che, fino a tutto il 2020, beneficiavano dell'Iva zero e che ora hanno l’aliquota ridotta al 5% . Questo trattamento Iva è garantito fin dall'importazione, medicante il codice Dau Cadd Q102.
A queste operazioni si aggiungono quelle afferenti ai beni esenti dall’Iva ex articolo 1, comma 452 e 453 della legge di Bilancio 2021, per le quali il codice di import Cadd è Q103. Per quest’ultima categoria di beni, essenzialmente vaccini e strumentazione diagnostica, la circolare illustra alcuni chiarimenti, condivisi con il Mef. Muovendo dalla ricostruzione normativa unionale e nazionale che ha introdotto l’esenzione , nonché con riferimento ad un errore di trascrizione della disciplina regolamentare, l'amministrazione conclude che nel novero della « strumentazione per diagnostica per Covid- 19 » sono esenti dall’Iva soltanto le cessioni dei « dispositivi medico- diagnostici in vitro della Covid- 19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Dir. 98/ 79/ Ce o al Reg. 2017/ 746 » . La conclusione è giuridicamente corretta, sebbene resti il dubbio sull’utilità della limitazione agli strumenti “in vitro”, visto che appaiono essere in misura minore rispetto alla generalità degli strumenti diagnostici. È bene poi osservare che il quadro generale delle esenzioni per i beni Covid, nonostante i ripetuti chiarimenti operati da Adm ed Entrate, si mostri ancora oggi foriera di varie criticità. Una Faq Dogane dello scorso dicembre, ad esempio, riconduce l’esenzione per guanti destinati « a finalità sanitarie » ai soli guanti monouso. Si parte dalla premessa che la finalità è realizzata « ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso » .
Alla luce di ciò, Adm ritiene però che « i guanti Dpi di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato ( per esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/ riutilizzabili) non possono fruire del regime agevolativo Iva » . È vero, però, che i concetti di uso prolungato, monouso o multiuso sono estranei al dato normativo, come dimostra il caso delle mascherine che, pure se riutilizzabili, sono esenti.