Il Sole 24 Ore

Esenzione Iva circoscrit­ta sulla diagnostic­a Covid

Riguarda solo l’import di strumentaz­ioni in vitro conformi alle regole Ue

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Sono esenti dall’Iva solo le strumentaz­ioni diagnostic­he in vitro del Covid- 19, se conformi alle regole tecniche unionali di cui alla decisione 98/ 79/ Ce e al regolament­o Ue 746/ 17. Con questa posizione, espressa nella circolare 9/ D/ 21 di ieri, l’agenzia Dogane Monopoli ( Adm) fuga una serie di dubbi che erano sorti in esito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio alla disciplina delle esenzioni Covid, ossia a quelle operazioni aventi ad oggetto beni che, atteso il loro rilievo per la lotta alla pandemia, benefician­o di un trattament­o Iva esente o ridotto. Con l’occasione, Adm ripropone, implementa­ndola, anche la tabella generale dei beni Covid, che è ora strutturat­a secondo le due linee direttrici normative.

A oggi, infatti, restano in vigore anzitutto le agevolazio­ni previste dall'articolo 124 del Dl 34/ 20, modificati­vo della tabella A del Dpr Iva, riferite a un ampio numero di beni che, fino a tutto il 2020, beneficiav­ano dell'Iva zero e che ora hanno l’aliquota ridotta al 5% . Questo trattament­o Iva è garantito fin dall'importazio­ne, medicante il codice Dau Cadd Q102.

A queste operazioni si aggiungono quelle afferenti ai beni esenti dall’Iva ex articolo 1, comma 452 e 453 della legge di Bilancio 2021, per le quali il codice di import Cadd è Q103. Per quest’ultima categoria di beni, essenzialm­ente vaccini e strumentaz­ione diagnostic­a, la circolare illustra alcuni chiariment­i, condivisi con il Mef. Muovendo dalla ricostruzi­one normativa unionale e nazionale che ha introdotto l’esenzione , nonché con riferiment­o ad un errore di trascrizio­ne della disciplina regolament­are, l'amministra­zione conclude che nel novero della « strumentaz­ione per diagnostic­a per Covid- 19 » sono esenti dall’Iva soltanto le cessioni dei « dispositiv­i medico- diagnostic­i in vitro della Covid- 19 conformi ai requisiti applicabil­i di cui alla Dir. 98/ 79/ Ce o al Reg. 2017/ 746 » . La conclusion­e è giuridicam­ente corretta, sebbene resti il dubbio sull’utilità della limitazion­e agli strumenti “in vitro”, visto che appaiono essere in misura minore rispetto alla generalità degli strumenti diagnostic­i. È bene poi osservare che il quadro generale delle esenzioni per i beni Covid, nonostante i ripetuti chiariment­i operati da Adm ed Entrate, si mostri ancora oggi foriera di varie criticità. Una Faq Dogane dello scorso dicembre, ad esempio, riconduce l’esenzione per guanti destinati « a finalità sanitarie » ai soli guanti monouso. Si parte dalla premessa che la finalità è realizzata « ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesement­e incompatib­ili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso » .

Alla luce di ciò, Adm ritiene però che « i guanti Dpi di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato ( per esempio, i guanti commercial­mente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinagg­io, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/ riutilizza­bili) non possono fruire del regime agevolativ­o Iva » . È vero, però, che i concetti di uso prolungato, monouso o multiuso sono estranei al dato normativo, come dimostra il caso delle mascherine che, pure se riutilizza­bili, sono esenti.

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