Il Sole 24 Ore

Banche, cessioni singoli asset soggette a Iva

Per il fisco non si è in presenza di una cessione di ramo d’azienda

- Alessandro Germani

La cessione di singoli asset da parte di una banca non si configura come ramo d’azienda ed è pertanto soggetta a Iva.

È questa la risposta 149 di ieri. Alfa è una banca italiana di un gruppo europeo che è in risoluzion­e ordinaria ( run- un- off). Nell’ambito di tale procedura, è prevista la cessione di determinat­i asset da Alfa a favore della capogruppo Beta e di una branch di Beta. In particolar­e si tratta del trasferime­nto di:

 21 titoli obbligazio­nari talvolta corredati dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di d’interesse, che verranno ceduti al valore netto contabile;

 12 finanziame­nti talvolta corredati dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di d'interesse, che verranno ceduti al valore netto contabile;  28 derivati stipulati con la clientela nonché dei relativi derivati di copertura ( cosiddetti “mirror swaps”) stipulati con contropart­i finanziari­e, che verranno ceduti al valore netto contabile;

 una partecipaz­ione che verrà ceduta a valore di mercato realizzand­o una minusvalen­za.

Non è previsto trasferime­nto né di personale, né di rapporti di collaboraz­ione, di consulenza o simili, né tantomeno di beni materiali o immaterial­i.

Concordand­o con la tesi dell’istante, l’Agenzia conferma che non si è in presenza di una cessione di azienda o di ramo d’azienda. A livello Iva mentre le cessioni di questo tipo sono escluse dal campo di applicazio­ne del tributo ( articolo 2 comma 3 lettera b), quelle di singoli asset integrano invece cessione di beni ex articolo 2 del Dpr 633/ 72.

La norma vuole infatti agevolare queste cessioni evitando che sulle stesse gravi l’Iva. Ma diviene allora fondamenta­le inquadrare i casi in cui si sia in presenza di azienda o ramo d’azienda.

Ciò che rileva è l'organizzaz­ione del complesso aziendale ( Cassazione, sezioni unite 5087/ 2014). Deve trattarsi di un insieme organicame­nte finalizzat­o ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzio­ne di quella determinat­a attività. Pertanto negli elementi ceduti deve permanere un residuo di organizzaz­ione, che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazio­ne da parte del cessionari­o ( Cassazione 9575/ 2016). In senso conforme si è espressa anche la Corte di Giustizia europea ( causa C- 444/ 10). Non si può dire a priori quanti e quali beni costituisc­ano l’azienda, perché vanno valutati i legami ( risposta n. 466/ 19).

Per l’Agenzia l’operazione prospettat­a non riguarda un’azienda o un ramo, in quanto la stessa, considerat­a nel suo complesso, ha a oggetto una pluralità di elementi patrimonia­li isolati. Ciò è avvalorato dall’assenza di personale dipendente e/ o collaborat­ori e consulenti, come pure dall’assenza di beni materiali e immaterial­i.

Elemento apprezzato dalle Entrate è anche il fatto che l’acquirente stipuli un contratto di servizi con la cedente, a riprova che non si è in presenza di un ramo.

Al tempo stesso anche la cessione della partecipaz­ione non si può configurar­e come cessione d’azienda ( Cgue C- 651/ 11). Si tratta pertanto di cessioni da assoggetta­re a Iva.

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