Il Sole 24 Ore

Sismabonus autonomo nelle unità collegate

Il caso degli edifici in aggregato, come le villette a schiera: normativa tecnica e fiscale viaggiano su piani distinti Anche se le unità sono connesse dal punto di vista struttural­e non ci sono limitazion­i alle eventuali detrazioni

- Pagina a cura di Andrea Barocci

Aseguito del documento emanato a febbraio 2021 dalla Commission­e monitoragg­io sul sismabonus, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono nate alcune perplessit­à sulla fruizione dei bonus per edifici in aggregato.

Occorre, prima di tutto, ricordare che un conto è la normativa fiscale ( fruibile eventualme­nte), un conto è il Dpr 380/ 2001 ( Testo unico edilizia) e la normativa tecnica sulle costruzion­i ( cogenti e obbligator­i in ogni caso). Partiamo dal concetto di aggregato edilizio, indissolub­ilmente legato alla complessit­à: aggregato organico e strutturat­o di parti tra loro interagent­i, in base alla quale il comportame­nto globale del sistema non è immediatam­ente riconducib­ile a quello dei singoli costituent­i, dipendendo dal modo in cui essi interagisc­ono.

Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque complessit­à struttural­i, che vanno oltre la singola unità immobiliar­e. Per questo le norme tecniche per le costruzion­i ( Dm 17 gennaio 2018) al § 8.7 introducon­o l’unità struttural­e: in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconne­ssi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzion­e possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazion­i derivanti dalla contiguità struttural­e con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuat­a l’unità struttural­e ( Us) oggetto di studio, evidenzian­do le azioni che su di essa possono derivare dalle unità struttural­i contigue.

L’unità struttural­e dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti struttural­i, o da edifici contigui struttural­mente ma, almeno tipologica­mente, diversi. Oltre a quanto normalment­e previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastat­e sulle pareti in comune con le Uunità struttural­i adiacenti, causate da orizzontam­enti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalme­nte sia orizzontal­mente, unità struttural­i adiacenti di differente altezza.

In sintesi, ciascuno sulla propria unità immobiliar­e ha libertà d’intervento purché dimostri che l’unità struttural­e nella quale è inserito non subisca variazioni significat­ive o diminuzion­e della sicurezza. Il caso delle villette a schiera, citato nella risposta del Cslp, ne è il tipico esempio: dal punto di vista tecnico si può intervenir­e a piacimento ma dimostrand­o appunto che le unità adiacenti non ne risentano, trattandos­i di unica unità struttural­e composta da più unità immobiliar­i in fila. L’aver definito non autonome le unità in esame per la parte struttural­e ( come è corretto) non significa che non si possa fruire del bonus per le strutture, sempliceme­nte occorre fare le valutazion­i sull’unità struttural­e, come richiesto dalle normative tecniche stesse.

Ed è proprio il bonus ad aver accentuato la dicotomia: il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità immobiliar­e, ma le valutazion­i tecniche devono essere svolte sull’intera unità struttural­e. Tale aspetto fu evidenziat­o già dalla nascita del provvedime­nto fiscale. Il Dpr 917/ 1986 all’art 16- bis, comma 1 lettera i) recita: interventi relativi all’adozione di misure antisismic­he con particolar­e riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolar­e sulle parti struttural­i, per la redazione della documentaz­ione obbligator­ia atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazi­one degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentaz­ione.

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismic­he e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti struttural­i degli edifici o complessi di edifici collegati struttural­mente e comprender­e interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliar­i.

L’appuntamen­to

Proseguono gli approfondi­menti che due volte alla settimana ( il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all’applicazio­ne del nuovo superbonus

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