Il Sole 24 Ore

Intreccio di norme sulla classifica­zione delle zone sismiche

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Per capire se il Comune in cui si trova l’immobile su cui effettuare interventi sia in una « zona sismica » occorre cercare di sbrogliare una vera matassa normativa. Infatti, in base all’articolo 119, comma 4, del Dl 34/ 2020, le disposizio­ni del cosiddetto supersisma­bonus non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003.

Questa nota era già presente nel sismabonus tradiziona­le, di cui alla legge di Bilancio 2017, e già allora ha sollevato qualche perplessit­à. In particolar­e si rileva che l’ordinanza è stata poi sostituita e aggiornata dalla 3519 del 28 aprile 2006 e solo a seguito di quest’ultima sono state classifica­te come sismici moltissimi comuni italiani ( buona parte della Lombardia, alcune zone dell’Emilia, eccetera). Ne consegue che, da una lettura pedissequa del provvedime­nto, un Comune come Milano, attualment­e in zona sismica 3, potrebbe non fruire dei bonus struttural­i in quanto è stato classifica­to solo a seguito della ordinanza 3519 ( attraverso la Dgr 2129/ 2014 entrata in vigore il 10 aprile 2016). O ancora, si pensi alla regione Veneto che solo a gennaio 2021 ha deliberato l’aggiorname­nto delle zone sismiche del proprio territorio e una nuova mappa.

Non è certo questo l’intento del legislator­e, tant’è che già nella legge di Bilancio 2018 veniva ampliato l’articolo 16 del Dl 63/ 2013, comma 1- septies, citando correttame­nte i Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 ( Opcm 3519 del 28 aprile 2006).

Si è dunque creato una sorta di corto circuito normativo, in quanto il Dl 34/ 2020 dice che per i commi da 1- bis a 1- septies le zone sismiche sono individuat­e dalla ordinanza 3274/ 2003 ma il comma 1- septies contiene a sua volta il riferiment­o, aggiornato, alla Opcm 3519/ 2006. A ciò si aggiunge che l’agenzia delle Entrate, nella sua guida di luglio 2020, con la Faq 25, rimanda a una mappa del sito del dipartimen­to della Protezione civile.

Tale mappa, maggiormen­te tarata sulla pericolosi­tà sismica che non sulla classifica­zione amministra­tiva, riporta molto più delle semplici 4 zone, oltre a tenere conto dell’esistenza di aree amministra­tive suddivise in zone differenti. Così ci si può chiedere se nella zona “3- 4” sia possibile fruire del bonus? E nella “3B”?

L’ 8 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate è ulteriorme­nte intervenut­a in merito, con la risposta all’interpello 25 riguardant­e il comma 1- septies: laddove l’ente territoria­le istituisca delle sottozone sismiche, se queste possiedono le stesse caratteris­tiche delle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’Opcm 3274 del 20 marzo 2003, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruit­i, che possiedono tutte le caratteris­tiche richieste da norme e prassi possono beneficiar­e della detrazione.

Quindi, ancora una volta, si contraddic­e il riferiment­o aggiornato dell’ 1- septies ( Opcm 3519/ 2006) citando il riferiment­o superato ( Opcm 3274/ 2003); in questo caso, però, c’è un’apertura verso le eventuali suddivisio­ni ulteriori dell’ente territoria­le.

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