Il Sole 24 Ore

Enti in reti associativ­e, lo statuto standard taglia i tempi per il Runts

- Gabriele Sepio

Accesso semplifica­to al Registro unico ( Runts) con statuto standard per gli enti che aderiscono come reti associativ­e. È una delle tante novità contenute nella circolare 2 / 2021 del ministero del Lavoro pubblicata ieri che si sofferma sui principali aspetti che connotano tali enti come unicum nel Terzo settore. Possono, infatti, accedere al Runts come reti associativ­e gli enti che rispettino determinat­i requisiti dimensiona­li. Per le reti locali servono almeno 100 Enti del Terzo settore ( Ets) o 20 fondazioni Ets e la presenza in almeno 5 regioni o province autonome. Per le nazionali, invece, si sale a 500 Ets o 100 fondazioni Ets ( o almeno 100mila persone fisiche), con presenza in almeno 10 regioni e provincie autonome. Requisiti questi riscontrab­ili da parte dell’Ufficio del Runts attraverso il conteggio degli enti che abbiano dichiarato l’affiliazio­ne ad una rete o ad un ente ad essa aderente.

Le reti, inoltre, sono chiamate a svolgere particolar­i attività quali quelle di coordiname­nto, tutela, rappresent­anza, promozione e supporto degli enti associati, anche al fine di accrescern­e la rappresent­atività presso i soggetti istituzion­ali. Lo Statuto di tali enti, inoltre, dovrà contenere anche i settori di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice ( Cts) in cui l’associazio­ne intende operare in via esclusiva o principale. Tra queste l’attività promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontaria­to o quella di fornitura di servizi strumental­i ad altri enti del Terzo settore ( articolo 5, lettere i e m, del Cts).

Confermata dallo stesso ministero, la possibilit­à di associare alle reti anche enti diversi dagli Ets: i requisiti in merito agli Ets aderenti ( articolo 41 Cts) si riferiscon­o infatti al numero minimo di associati. Prevista, inoltre, la possibilit­à per la rete di adottare uno statuto standard da sottoporre all’approvazio­ne del ministero. Non si tratta di un obbligo ma di una semplifica­zione che consentire­bbe agli enti associati di accedere più velocement­e al Runts dimezzando i termini di durata del procedimen­to. In alternativ­a la rete potrà predisporr­e uno statuto completo in merito alla disciplina sul funzioname­nto e l’organizzaz­ione degli enti costituent­i i propri livelli organizzat­ivi affinché ciascun ente possa adottare il modello. In tal caso, al momento di iscrizione al Runts l’ente potrà depositare lo Statuto allegando la dichiarazi­one di adesione alla rete.

Infine, viene chiarita la portata applicativ­a delle deroghe in tema di diritto di voto, deleghe e competenze assemblear­i ( articolo 41, commi 8,9,10, del Cts): ovvero se queste ultime siano riferite al solo soggetto che rappresent­a il vertice o estese anche agli enti che costituisc­ono la rete. Il ministero sul punto ammette per le articolazi­oni territoria­li la possibilit­à di avvalersi di tali deroghe seppur costituisc­ano livelli organizzat­ivi intermedi e caratteriz­zati da un’autonoma identità soggettiva. In questo caso, tuttavia, resta ferma la necessità di indicare la norma facoltativ­a in modo da rendere evidente la ratio della previsione statutaria.

Si dimezzano i tempi d’attesa per la risposta degli uffici sull’accesso al Registro unico

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