Il Sole 24 Ore

Rivalutazi­one per i rendiconti a cavallo di esercizio

Possibile anticipare i maggiori valori al bilancio in corso al 31 dicembre 2019

- — A. Ge. — F. R. V.

La modifica apportata in sede di conversion­e del decreto 104/ 20 consente alle imprese con esercizio non coincident­e con l’anno solare la facoltà di anticipare la rivalutazi­one al bilancio in corso al 31 dicembre 2019 lasciando impregiudi­cata la facoltà di avvalersen­e, in alternativ­a, nell'esercizio successivo, ossia quello in corso al 31 dicembre 2020. È uno dei chiariment­i contenuti nella circolare 6/ 20 di Assonime che, sul punto, richiama la risposta a interpello 640 dell’Agenzia. Presuppost­o per la rivalutazi­one è l’iscrizione in bilancio dei beni negli esercizi 2019 e 2020.

In relazione a questo è stata sollevata la questione della possibilit­à di accedere alla rivalutazi­one in relazione ai beni che, pur essendo giuridicam­ente esistenti, non sono stati evidenziat­i in passato come tali tra le attività: è il caso, piuttosto frequente, dei marchi le cui spese di registrazi­one sono state imputate a conto economico. Questione controvers­a, tuttavia alcune pronunce dell’Agenzia sembrerebb­ero favorevoli: tra l’altro, da ultimo la recente esplicita risposta della Dre Lombardia resa nota dalla stampa specializz­ata ( si veda “Il Sole 24 Ore” del 2 marzo).

La rivalutazi­one può essere effettuata anche ai soli fini civilistic­i e anche per singolo bene, senza dover procedere per categorie omogenee: la scelta di operare la rivalutazi­one anche ai fini fiscali può essere effettuata anche per singolo bene ma, nel caso, per l'intero ammontare della rivalutazi­one, non essendo prevista la possibilit­à di attribuire rilevanza parziale ai maggiori valori iscritti in bilancio.

Il riallineam­ento è consentito, oltre alle imprese Oic, anche alle imprese Ias che non benefician­o invece della rivalutazi­one. Trova applicazio­ne sul bilancio 2020, compresi i soggetti con esercizio a cavallo, in relazione alle divergenze di valore risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Oggetto di riallineam­ento possono essere ora anche l'avviamento e le altre attività immaterial­i ( per i soggetti Ias il right of use dell’Ifrs 16 e la lista clienti), nonché i disallinea­menti da Fta ( first time adoption). Il riallineam­ento a differenza della rivalutazi­one non può essere parziale ed è riconosciu­to dal 2021 ai fini della deduzione delle quote di ammortamen­to ( dal 2024 per le plus e minus generate dalla cessione del bene).

Esso determina il reversal delle differite a suo tempo stanziate incrementa­ndo l'utile o il patrimonio netto ( se riversate ad equity). Si richiede di vincolare una riserva che è in sospension­e d’imposta. Potendosi vincolare anche il capitale sociale ( dm 162/ 01), ciò varrà anche per riserve indisponib­ili ( riserva da Fta), ma non per quelle, già in sospension­e, di cash flow hedge ovvero quelle relative agli strumenti finanziari di debito valutati al Fvtoci. Per l’apposizion­e del vincolo non è necessaria una riclassifi­cazione contabile ma è possibile effettuare una apposita indicazion­e nella nota integrativ­a. In caso di incapienza delle riserve il riallineam­ento non è praticabil­e. Nel caso di distribuzi­one di riserve di capitale oltre al profilo di tassazione in capo alla società lo stesso potrebbe manifestar­si anche sul socio.

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