Rivalutazione per i rendiconti a cavallo di esercizio
Possibile anticipare i maggiori valori al bilancio in corso al 31 dicembre 2019
La modifica apportata in sede di conversione del decreto 104/ 20 consente alle imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare la facoltà di anticipare la rivalutazione al bilancio in corso al 31 dicembre 2019 lasciando impregiudicata la facoltà di avvalersene, in alternativa, nell'esercizio successivo, ossia quello in corso al 31 dicembre 2020. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 6/ 20 di Assonime che, sul punto, richiama la risposta a interpello 640 dell’Agenzia. Presupposto per la rivalutazione è l’iscrizione in bilancio dei beni negli esercizi 2019 e 2020.
In relazione a questo è stata sollevata la questione della possibilità di accedere alla rivalutazione in relazione ai beni che, pur essendo giuridicamente esistenti, non sono stati evidenziati in passato come tali tra le attività: è il caso, piuttosto frequente, dei marchi le cui spese di registrazione sono state imputate a conto economico. Questione controversa, tuttavia alcune pronunce dell’Agenzia sembrerebbero favorevoli: tra l’altro, da ultimo la recente esplicita risposta della Dre Lombardia resa nota dalla stampa specializzata ( si veda “Il Sole 24 Ore” del 2 marzo).
La rivalutazione può essere effettuata anche ai soli fini civilistici e anche per singolo bene, senza dover procedere per categorie omogenee: la scelta di operare la rivalutazione anche ai fini fiscali può essere effettuata anche per singolo bene ma, nel caso, per l'intero ammontare della rivalutazione, non essendo prevista la possibilità di attribuire rilevanza parziale ai maggiori valori iscritti in bilancio.
Il riallineamento è consentito, oltre alle imprese Oic, anche alle imprese Ias che non beneficiano invece della rivalutazione. Trova applicazione sul bilancio 2020, compresi i soggetti con esercizio a cavallo, in relazione alle divergenze di valore risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Oggetto di riallineamento possono essere ora anche l'avviamento e le altre attività immateriali ( per i soggetti Ias il right of use dell’Ifrs 16 e la lista clienti), nonché i disallineamenti da Fta ( first time adoption). Il riallineamento a differenza della rivalutazione non può essere parziale ed è riconosciuto dal 2021 ai fini della deduzione delle quote di ammortamento ( dal 2024 per le plus e minus generate dalla cessione del bene).
Esso determina il reversal delle differite a suo tempo stanziate incrementando l'utile o il patrimonio netto ( se riversate ad equity). Si richiede di vincolare una riserva che è in sospensione d’imposta. Potendosi vincolare anche il capitale sociale ( dm 162/ 01), ciò varrà anche per riserve indisponibili ( riserva da Fta), ma non per quelle, già in sospensione, di cash flow hedge ovvero quelle relative agli strumenti finanziari di debito valutati al Fvtoci. Per l’apposizione del vincolo non è necessaria una riclassificazione contabile ma è possibile effettuare una apposita indicazione nella nota integrativa. In caso di incapienza delle riserve il riallineamento non è praticabile. Nel caso di distribuzione di riserve di capitale oltre al profilo di tassazione in capo alla società lo stesso potrebbe manifestarsi anche sul socio.