Il Sole 24 Ore

Il 16 marzo da bollino rosso per aziende e partite Iva

In calendario 89 scadenze tra versamenti e comunicazi­oni Agli appuntamen­ti ordinari si aggiungono quelli sospesi a novembre e dicembre

- Giuseppe Morina Tonino Morina

Una valanga di scadenze attende i contribuen­ti martedì 16 marzo. Tra termini ordinari e sospesi a seguito del Covid- 19, il 16 marzo è previsto un ingorgo di adempiment­i e pagamenti, compresi i versamenti che scadevano a novembre e dicembre 2020. Lo scadenzari­o delle Entrate, per il 16 marzo, prevede 89 scadenze: 72 versamenti, due dichiarazi­oni e 15 comunicazi­oni.

Scadenze ordinarie più importanti

Il 16 marzo scade il termine per pagare il saldo Iva del 2020, in unica soluzione o a rate. Il pagamento può anche essere spostato al 30 giugno 2021, pagando il dovuto con la maggiorazi­one dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche pagare dal 1° al 30 luglio 2021, maggiorand­o le somme dovute ( Iva più maggiorazi­oni dello 0,40%) con un ulteriore 0,40 per cento. Tra le scadenze più importanti del 16 marzo, va segnalata quella per il pagamento della tassa annuale forfettari­a per la numerazion­e e bollatura dei libri sociali delle società di capitali soggetti Iva.

Entro il 16 marzo devono essere eseguiti i versamenti Iva per il mese di febbraio 2021, dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali sulle retribuzio­ni corrispost­e a febbraio 2021, e delle ritenute operate a febbraio 2021. Il 16 marzo scade anche il termine per gli adempiment­i relativi alle certificaz­ioni uniche ( Cu) e alle certificaz­ioni degli utili e dei proventi ( Cupe).

Scadenze sospese

I versamenti in scadenza a novembre sono stati sospesi per quattro mesi, prevedendo la restituzio­ne a partire dal 16 marzo 2021 o a fino a quattro rate mensili di pari importo ( articolo 13ter del Dl 137/ 2020). La sospension­e riguarda i termini che scadono a novembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 « ritenuta sui redditi di lavoro dipendente » e 24 « ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente » del Dpr 600/ 1973, e alle trattenute relative all’addizional­e regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) ai versamenti dell’Iva.

Si ricorda che erano in scadenza ordinaria il 16 novembre 2020, per i contribuen­ti mensili, il versamento Iva relativo a ottobre 2020 e, per i contribuen­ti che eseguono le liquidazio­ni con cadenza trimestral­e, il versamento del terzo trimestre 2020. La sospension­e è senza condizioni, a prescinder­e cioè dal calo del fatturato o dei corrispett­ivi.

A norma dell’articolo 13- quater del Dl 137/ 2020, sono sospesi i termini che scadono a dicembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/ 1973, e alle trattenute relative all’addizional­e regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso; c) ai versamenti dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o fino a quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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