Il Sole 24 Ore

LE SCADENZE PROROGATE O SOSPESE ALLA CASSA AL 16 MARZO

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Contribuen­ti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, o contribuen­ti che esercitano le attività dei servizi di ristorazio­ne che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz­zate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuat­i nell’allegato 2 al decreto, o esercitano l’attività alberghier­a, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz­zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Sospension­e di 4 mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020.

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 “ritenuta sui redditi di lavoro dipendente” e 24 “ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del Dpr 600/ 1973, e alle trattenute relative all’addizional­e regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; di conseguenz­a, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziari­a per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai versamenti dell’Iva.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

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