Il Sole 24 Ore

Resistenza a pubblico ufficiale, tenuità del fatto sempre esclusa

Riconosciu­ta la necessità di una protezione in forme rafforzate

- Giovanni Negri

Per chi l’aveva contestata sin davanti alla Corte costituzio­nale l’esclusione sempre e comunque dal perimetro della tenuità del fatto della resistenza a pubblico ufficiale è fondata su una « visione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorità » . Per la Consulta però, sentenza 30 del 2021 depositata ieri e scritta da Stefano Petitti, si tratta di una scelta del legislator­e che non può essere bollata di manifesta irragionev­olezza, corrispond­e piuttosto all’individuaz­ione discrezion­ale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione.

La determinaz­ione dell’area di applicabil­ità di una causa di non punibilità, come quella della tenuità del fatti, costituisc­e la conseguenz­a di una decisione del legislator­e come eccezione alla applicazio­ne generalizz­ata della norma penale. È, in altre parole, l’esito di un bilanciame­nto che può essere censurato solo sul piano di un’evidente irragionev­olezza.

Per quanto riguarda il reato disciplina­to dall’articolo 337 del Codice penale comunque, ricorda la Consulta, già le Sezioni unite penali della Cassazione hanno ritenuto che il normale funzioname­nto della pubblica amministra­zione tutelato dalla fattispeci­e della resistenza a pubblico ufficiale deve essere inteso « in senso ampio » , perché comprende anche « la sicurezza e la libertà di determinaz­ione » delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni ( sentenza 40981 del 2018).

Non è poi sostenibil­e, afferma la sentenza, un deficit di ragionevol­ezza centrato sul fatto che l’esimente di tenuità resta applicabil­e all’abuso d’ufficio, al rifiuto di atti d’ufficio e all’interruzio­ne di pubblico servizio, « poiché queste fattispeci­e delittuose, per quanto incidano anch’esse sul regolare funzioname­nto della pubblica amministra­zione, non vedono tuttavia direttamen­te coinvolta la sicurezza e la libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato » .

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