Uso della carta di credito online: doppio codice di sicurezza
Intermediario tenuto al rimborso di quanto sottratto in caso di truffe
In tempi di pandemia e truffe online arriva una decisione extragiudiziale emessa dall’Arbitro bancario finanziario ( Abf), il sistema di risoluzione alternativa alle liti finanziato dalla Banca d’Italia, a tendere una mano. Riconosciuto il diritto al rimborso delle somme sottratte da ignoti sulla carta di credito di un consumatore, vittima di smishing, rivoltosi al Movimento Consumatori - Roma Capitale e seguito dall’avvocato di quest’ultimo Laila Perciballi.
La pronuncia Abf è protocollata con il numero 4378 ed è stata emessa il 18 febbraio. A rivolgersi al Collegio di Roma l’intestatario di una carta di credito raramente utilizzata con la quale aveva invece effettuato un acquisto senza digitazione del Pin. Subito dopo, accedendo all’app del suo intermediario finanziario, l’utente notava sulla schermata iniziale un apice rosso, cliccando il quale si visionava una nuova carta di credito con impegnati 2.900 euro. Gli veniva chiesta la digitazione del suo numero di carta e di un Pin dinamico inviatogli via sms. Nel pomeriggio l’intermediario bloccava la carta dell’utente, ma risultavano spesi i 2.900 euro. Pertanto, quest’ultimo sporgeva denuncia e presentava reclamo all’intermediario che nulla riteneva però gli fosse dovuto avendo l’utente inserito numero carta e Pin. Abf , nel riconoscere le ragioni del ricorrente, richiama la disciplina di autenticazione forte in vigore in Italia dal 14 settembre 2019 e risultante dall’articolo 98.4, comma 2, della direttiva Ue 2015/ 2366 e dell’articolo 38.2 del regolamento delegato 2018/ 389.
Per il via libera a una operazione come quella esaminata sono necessari « due o più elementi ( qualcosa che solo l’utente conosce o possiede e qualcosa che caratterizza l’utente) che sono interdipendenti » . Pertanto, gli estremi della carta di credito, incluso il codice di sicurezza, non costituiscono elemento idoneo a configurare i requisti Ue in vigore e l’intermediario è tenuto al rimborso integrale della somma.