VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 “ritenuta sui redditi di lavoro dipendente” e 24 “ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del Dpr 600/ 1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; di conseguenza, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021