Superbonus senza i requisiti, il credito ceduto va restituito
I fornitori e i cessionari che hanno acquistato il credito fiscale in buona fede non perderanno il diritto ma risponderanno nel caso sia stato utilizzato in modo irregolare o in misura maggiore del dovuto
In caso di mancanza dei requisiti per beneficiare della detrazione edile, che è stata oggetto di cessione o di « sconto in fattura » ( superbonus del 110%, bonus casa del 50%, fotovoltaico e accumulo del 50%, colonnine del 50%, ecobonus del 50- 65- 7075- 80- 85%, sismabonus del 5070- 75- 80- 85%, bonus facciate del 90%), il contribuente che ha effettuato le opzioni dovrà restituire all’Erario la detrazione che ha trasferito a terzi e pagare le relative sanzioni e gli interessi.
Il cessionario o il fornitore sarà solidalmente responsabile solo nei rari casi di « concorso nella violazione » , pertanto, non sarà coinvolto nell’accertamento se ha acquisito il bonus in buona fede.
Il meccanismo dei controlli
I controlli dell’agenzia delle Entrate sulle cessioni delle detrazioni fiscali o sugli « sconti in fattura » , relativamente ai crediti d’imposta indicati nell’articolo 121 del Dl 34/ 2020, si concentreranno sulle verifiche documentali relative alla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
In caso di assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia delle Entrate provvederà a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi ( articolo 20 del Dpr 602/ 1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento ( articolo 13 del Dlgs 471/ 1997), solo nei confronti del contribuente che ha effettuato le opzioni, a meno che vi sia stato il « concorso nella violazione » da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto.
Pertanto, se non vi è stato il « concorso nella violazione » da parte dei fornitori o dei cessionari, i « destinatari degli esiti del controllo » sono solo i « beneficiari della detrazione ( i soggetti che sostengono le spese agevolate) » ( risposta all’interrogazione del 10 settembre 2020, n. 5- 04585).
Il « concorso nella violazione »
In caso di « concorso nella violazione » , invece, i fornitori o i cessionari risponderanno della sanzione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, oltre che in solido con il contribuente che ha effettuato l’opzione, per la somma detratta e i relativi interessi.
In base ai criteri generali sanzionatori, applicabili anche ai fini del recupero della somma detratta e degli interessi, gli « elementi costitutivi della fattispecie concorsuale » sono i seguenti:
➊ una pluralità di soggetti agenti;
➋ la realizzazione di una fattispecie di reato ( ad esempio, false fatture);
➌ il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;
➍ l’elemento 4 l’elemento soggettivo ( circolari delle Entrate 180/ E/ 1998 e 30/ E/ 2020, risposta 5.1.9).
I fornitori e i cessionari, che hanno acquistato il credito in « buona fede » , comunque, non perderanno il diritto ad utilizzare il credito d’imposta ( circolare 30/ E/ 2020, risposta 5.1.8) ma risponderanno « per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto » .
Un esempio concreto
Si ipotizzi il caso di una spesa sostenuta, per esempio, di 50.000 euro, con una detrazione di 55.000 euro ( 110% di 50.000). Il fornitore ha effettuato uno sconto in fattura di 50.000 euro e ha maturato un credito d’imposta di 55.000 euro. Se viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, secondo il provvedimento dell’ 8 agosto 2020:
➊ l’agenzia delle Entrate recupererà l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, pari a 55.000 euro, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari originari della detrazione, cioè i contribuenti che hanno sostenuto le spese detraibili e hanno comunicato alle Entrate lo sconto in fattura;
➋ il fornitore in buona fede non perderà il diritto ad utilizzare il credito d’imposta e risponderà solo nel caso in cui l’Ufficio accerti il concorso nella violazione ovvero per l’eventuale utilizzo irregolare o maggiore del credito in compensazione ( per esempio, per 60.000 euro, anziché 55.000 euro).
L’Agenzia recupera l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, con interessi e sanzione