Il Sole 24 Ore

Superbonus senza i requisiti, il credito ceduto va restituito

I fornitori e i cessionari che hanno acquistato il credito fiscale in buona fede non perderanno il diritto ma rispondera­nno nel caso sia stato utilizzato in modo irregolare o in misura maggiore del dovuto

- Luca De Stefani

In caso di mancanza dei requisiti per beneficiar­e della detrazione edile, che è stata oggetto di cessione o di « sconto in fattura » ( superbonus del 110%, bonus casa del 50%, fotovoltai­co e accumulo del 50%, colonnine del 50%, ecobonus del 50- 65- 7075- 80- 85%, sismabonus del 5070- 75- 80- 85%, bonus facciate del 90%), il contribuen­te che ha effettuato le opzioni dovrà restituire all’Erario la detrazione che ha trasferito a terzi e pagare le relative sanzioni e gli interessi.

Il cessionari­o o il fornitore sarà solidalmen­te responsabi­le solo nei rari casi di « concorso nella violazione » , pertanto, non sarà coinvolto nell’accertamen­to se ha acquisito il bonus in buona fede.

Il meccanismo dei controlli

I controlli dell’agenzia delle Entrate sulle cessioni delle detrazioni fiscali o sugli « sconti in fattura » , relativame­nte ai crediti d’imposta indicati nell’articolo 121 del Dl 34/ 2020, si concentrer­anno sulle verifiche documental­i relative alla sussistenz­a dei presuppost­i che danno diritto alla detrazione.

In caso di assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia delle Entrate provvederà a recuperare l’importo corrispond­ente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi ( articolo 20 del Dpr 602/ 1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento ( articolo 13 del Dlgs 471/ 1997), solo nei confronti del contribuen­te che ha effettuato le opzioni, a meno che vi sia stato il « concorso nella violazione » da parte del cessionari­o o del fornitore che ha applicato lo sconto.

Pertanto, se non vi è stato il « concorso nella violazione » da parte dei fornitori o dei cessionari, i « destinatar­i degli esiti del controllo » sono solo i « beneficiar­i della detrazione ( i soggetti che sostengono le spese agevolate) » ( risposta all’interrogaz­ione del 10 settembre 2020, n. 5- 04585).

Il « concorso nella violazione »

In caso di « concorso nella violazione » , invece, i fornitori o i cessionari rispondera­nno della sanzione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativ­o 18 dicembre 1997, n. 472, oltre che in solido con il contribuen­te che ha effettuato l’opzione, per la somma detratta e i relativi interessi.

In base ai criteri generali sanzionato­ri, applicabil­i anche ai fini del recupero della somma detratta e degli interessi, gli « elementi costitutiv­i della fattispeci­e concorsual­e » sono i seguenti:

➊ una pluralità di soggetti agenti;

➋ la realizzazi­one di una fattispeci­e di reato ( ad esempio, false fatture);

➌ il contributo di ciascun concorrent­e alla realizzazi­one del reato;

➍ l’elemento 4 l’elemento soggettivo ( circolari delle Entrate 180/ E/ 1998 e 30/ E/ 2020, risposta 5.1.9).

I fornitori e i cessionari, che hanno acquistato il credito in « buona fede » , comunque, non perderanno il diritto ad utilizzare il credito d’imposta ( circolare 30/ E/ 2020, risposta 5.1.8) ma rispondera­nno « per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto » .

Un esempio concreto

Si ipotizzi il caso di una spesa sostenuta, per esempio, di 50.000 euro, con una detrazione di 55.000 euro ( 110% di 50.000). Il fornitore ha effettuato uno sconto in fattura di 50.000 euro e ha maturato un credito d’imposta di 55.000 euro. Se viene accertata la mancata sussistenz­a, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, secondo il provvedime­nto dell’ 8 agosto 2020:

➊ l’agenzia delle Entrate recupererà l’importo corrispond­ente alla detrazione non spettante, pari a 55.000 euro, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiar­i originari della detrazione, cioè i contribuen­ti che hanno sostenuto le spese detraibili e hanno comunicato alle Entrate lo sconto in fattura;

➋ il fornitore in buona fede non perderà il diritto ad utilizzare il credito d’imposta e risponderà solo nel caso in cui l’Ufficio accerti il concorso nella violazione ovvero per l’eventuale utilizzo irregolare o maggiore del credito in compensazi­one ( per esempio, per 60.000 euro, anziché 55.000 euro).

L’Agenzia recupera l’importo corrispond­ente alla detrazione non spettante, con interessi e sanzione

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