Il Sole 24 Ore

Scontrini, con le nuove sanzioni correzioni a prova di convenienz­a

Gli effetti sul cumulo giuridico impongono un’attenta valutazion­e In caso di più violazioni può essere opportuno attendere la contestazi­one

- Lorenzo Lodoli Benedetto Santacroce

Rebus ravvedimen­to e cumulo giuridico per le nuove sanzioni legate alla memorizzaz­ione e alla trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi in vigore dallo scorso 1° gennaio.

La legge di Bilancio 2021 ha adeguato il sistema sanzionato­rio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificaz­ione dei corrispett­ivi. Contestual­mente ha introdotto delle limitazion­i sia per l’applicazio­ne del cumulo giuridico ( articolo 12 del Dlgs 472/ 1997) che per l’utilizzo del ravvedimen­to operoso ( articolo 13 del Dlgs 472/ 1997).

In particolar­e il nuovo articolo 6, comma 2- bis, del Dlgs 471/ 1997, stabilisce che per le irregolari­tà ( omissione, infedeltà, tardività o incomplete­zza) che riguardano la memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi si applica una sanzione del 90% commisurat­a all’imposta da versare. Con una sanzione che comunque non può essere inferiore a 500 euro. È previsto altresì che, in presenza di un verbale di constatazi­one, la omessa/ infedele memorizzaz­ione non è ravvedibil­e.

Dall’altro lato con il nuovo comma 2- quinquies dell’articolo 11 del Dlgs 471/ 1997 è stata introdotta una sanzione in misura fissa ( euro 100) in caso di ommessa/ tardiva trasmissio­ne o in caso di trasmissio­ne con dati infedeli/ incompleti dei corrispett­ivi purchè non vi sia stato alcun riflesso sulla liquidazio­ne dell’Iva. In questo caso non opera, però, l’istituto del cumulo giuridico e della continuazi­one.

Tali limitazion­i e le modalità previste per la definizion­e agevolata delle sanzioni devono portare i contribuen­ti, in caso di violazioni contestabi­li, a valutare bene il percorso da seguire consideran­do le possibili conseguenz­e collegate ad una scelta sbagliata.

Ricordiamo infatti che in sede di ravvedimen­to operoso il contribuen­te non può applicare l’istituto del cumulo giuridico e della continuazi­one ( si veda la circolare dell’agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 n. 42). Pertanto, talvolta la convenienz­a al ravvedimen­to deve essere valutata, posto che, nel momento in cui il contribuen­te riceve l’atto di contestazi­one della sanzione, può fruire della definizion­e agevolata al terzo ( articoli 16 e 17 del Dlgs 472/ 1997) con i benefici dell’articolo 12 del Dlgs 472/ 1997 ed ha diritto a rateizzare le somme dovute, non dimentican­do però gli aumenti previsti da quest’ultima norma.

Nel caso in cui il contribuen­te si rendesse conto di aver posto in essere più violazioni della fattispeci­e sanzionata dall’articolo 6, comma 2- bis, dovrà valutare se sia più vantaggios­o sanare utilizzand­o l’istituto del ravvedimen­to operoso ( se possibile) applicando a ciascuna violazione con la sanzione di euro 500 in su ( con le relative riduzioni) o sia preferibil­e attendere l’atto di contestazi­one in cui l’Ufficio ha il dovere di ridetermin­are la sanzione consideran­do il cumulo giuridico e potendo comunque usufruire dell’abbattimen­to ad un terzo in caso di definizion­e e delle relative rate.

Il tutto consideran­do che, in caso di contestazi­one di quattro violazioni in cinque anni, vi può essere la chiusura dei locali commercial­i o la sospension­e della licenza da tre giorni sino a un mese ( articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/ 1997)

Discorso diverso per le contestazi­oni sanzionate dall’articolo 11, comma 2- quinques, del Dlgs 471/ 1997 per le quali non si applica il cumulo giuridico e pertanto sarà opportuno valutare l’impatto, in termini di riduzione delle sanzioni, tra sanare con il ravvedimen­to o attendere l’atto di contestazi­one delle sanzioni con relative rate.

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