Il Sole 24 Ore

Possibile non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante

- — Alessandro Germani — Franco Roscini Vitali

Il conto economico dell’esercizio 2020 può beneficiar­e di due disposizio­ni per alleviare gli effetti della pandemia le quali possono convivere tra loro.

La prima disposizio­ne ( articolo 60 della legge 126/ 2020) riguarda la possibilit­à di sospendere fino al 100 per cento la contabiliz­zazione degli ammortamen­ti, mentre la seconda consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimonia­le.

Questa seconda possibilit­à è stata introdotta alcuni anni fa e successiva­mente reiterata, da ultimo con il decreto ministeria­le del 17 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del successivo 14 agosto, ovvero alla vigilia di Ferragosto, pertanto, potrebbe essere sfuggito. In sostanza, per applicare queste due disposizio­ni si deve suddivider­e idealmente il conto economico in due parti.

La prima parte è quella “alta” costituita dal valore ( area A) e dai costi della produzione ( area B), riepilogat­a nella differenza A- B: tra i costi della produzione sono compresi gli ammortamen­ti che possono beneficiar­e della disposizio­ne di favore che ne prevede la sospension­e fino al 100. La seconda parte del conto economico è quella “bassa”, costituita da proventi e oneri finanziari riepilogat­i nelle aree C e D dello stesso, che può beneficiar­e della possibilit­à di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimonia­le.

La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazion­e previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferiment­o ai titoli già iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2019 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2020. Per i primi si può mantenere il valore d’iscrizione del bilancio 2019, mentre per i secondi il costo di acquisizio­ne, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Con riferiment­o all’esercizio 2018, l’Organismo italiano di contabilit­à ha emanato il documento interpreta­tivo 4/ 19 al quale si può fare riferiment­o anche per i bilanci 2020.

La norma intende eliminare ( sterilizza­re) le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipat­ivi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazi­one desumibile dall’andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi, anche se iscritti nell’attivo circolante, perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classifica­zione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value.

La facoltà può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafogli­o non immobilizz­ato, facendo riferiment­o al diverso codice ISIN, anche di uno stesso emittente, con illustrazi­one nella nota integrativ­a.

Tra le perdite di carattere durevole, che impongono la svalutazio­ne, rientrano quelle che si manifestan­o dopo la chiusura dell’esercizio: principi contabili Oic 20 ( Titoli), Oic 21 ( Partecipaz­ioni) e Oic 29. Se un’impresa utilizza la facoltà in questione, deve illustrare la situazione nella nota integrativ­a quantifica­ndo l’importo della mancata svalutazio­ne.

L’impresa che sfrutta la facoltà deve illustrare la situazione nella nota integrativ­a

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