Il Sole 24 Ore

Enti assimilati a Iacp, anche per loro c’è il 110%

- Luca De Stefani

Via libera al superbonus del 110% per un ente pubblico assimilato agli Iacp, per gli interventi realizzati su immobili adibiti ad « edilizia residenzia­le pubblica » , anche se « di proprietà di un consorzio di Comuni » . È questo il chiariment­o della risposta dell’agenzia delle Entrate dell’ 8 marzo 2021, n. 162.

L’istante è un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzat­iva, patrimonia­le, amministra­tiva e contabile, che gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale, mettendo a disposizio­ne alloggi economici a categorie svantaggia­te, riqualific­ando il patrimonio di edilizia residenzia­le pubblica e attuando interventi di edilizia convenzion­ata e agevolata. In particolar­e, svolge le attività tipiche degli ex Istituti autonomi case popolari ( Iacp) in quanto, come risulta suo statuto, « esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle Atc ( o agli ex Istituti autonomi delle case popolari) dalla legislazio­ne nazionale e regionale di settore » ; inoltre, gestisce gli « immobili, adibiti ad edilizia residenzia­le pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni » , sui quali intende effettuare degli interventi agevolati con il super ecobonus e con il super sismabonus del 110 per cento.

L’agenzia ha ricordato che l’articolo 119 del decreto Rilancio 2020 fa rientrare tra i soggetti agevolati a queste agevolazio­ni anche gli Iacp « comunque denominati » , oltre che gli « enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazio­ne europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenzia­le pubblica » .

Pertanto, secondo l’agenzia, siccome l’istante soddisfa sia il requisito soggettivo ( Iacp comunque denominato), sia quello oggettivo ( interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenzia­le pubblica) può beneficiar­e del super bonus del 110%, per gli interventi realizzati su immobili adibiti ad « edilizia residenzia­le pubblica » , anche se « di proprietà di un consorzio di Comuni » . Il consorzio, infatti, è costituito dai Comuni soci, proprietar­i degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipaz­ione all’interno del consorzio stesso. Pertanto, sono di fatto i proprietar­i degli immobili del consorzio.

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