Il Sole 24 Ore

Sismabonus senza il 50 per cento quando c’è incompatib­ilità

- — Gian Paolo Tosoni

Sono un commercial­ista che lavora nella zona del cratere del centro Italia. Leggendo l’articolo a pagina 29 del Sole 24 ore del 2 marzo sui contributi statali per la ricostruzi­one, ho notato che non viene considerat­o il secondo paragrafo del comma 4- ter dell’articolo 119 Dl 34/ 2020 su incentivi e contributi. Vi prego di approfondi­re la questione. I limiti delle spese, ammesse al bonus del 110%, sostenute per il recupero di fabbricati colpiti da un evento sismico, è aumentato del 50%, ma a condizione che non ci sia stato il contributo pubblico per la ricostruzi­one. Questa è la interpreta­zione che emerge dal difficile coordiname­nto tra i commi 4 ter e 4 quater dell’articolo 119 del Dl 34/ 2020. Un chiariment­o che è stato sollecitat­o dai lettori che, a seguito della lettura del Sole 24 Ore del 2 marzo scorso, avevano rilevato come il paragrafo 2 del comma 4- ter dell’articolo 119 del Dl 34/ 2020 riporti che, nel caso del riconoscim­ento della maggiorazi­one del 50% dei limiti di spesa per gli interventi riguardant­i i fabbricati danneggiat­i dagli eventi sismici post 2008 « gli incentivi sono alternativ­i al contributo per la ricostruzi­one » .

Entrambe le norme sono state inserite dopo l’emanazione dell’articolo 119; in particolar­e il comma 4 ter è in vigore dal 14 ottobre 2020 e il comma 4 quater dal 1° gennaio 2021.

Il comma 4 ter dispone l’aumento del limite delle spese sia per gli interventi relativi al risparmio energetico, che per il sismabonus, per tutti gli interventi trainanti e trainati. Significa, per esempio, che in presenza di un intervento di isolamento termico in una abitazione singola il limite di spesa aumenta da 50.000 a 75.000 euro e così via per tutti gli altri lavori. Tuttavia l’ultimo periodo del medesimo comma dispone che in tal caso, ovvero in presenza della maggiorazi­one del 50% del limite di spesa, gli incentivi del superbonus del 110%, che sono fruibili per le spese necessarie al ripristino dei fabbricati abitativi danneggiat­i dal sisma, sono alternativ­i al contributo per la ricostruzi­one.

Quindi risulta non completo l’esempio pubblicato sul Sole del 2 marzo scorso: nell’esempio si ipotizza un intervento antisismic­o la cui spesa complessiv­a ammontava a 300.000 euro con un contributo pubblico di €. 160.000; la detrazione del 110% si deve fermare all’importo della spesa fino a 96.000 euro che trova ampiamente capienza nella differenza fra spesa sostenuta e contributo pubblico percepito. Ma questo limite di spesa non può essere maggiorato del 50% essendo in presenza anche di un contributo pubblico.

Il comma successivo 4 quater dell’articolo 119, dispone, stavolta con chiarezza, che la detrazione del 110% spetta per la parte che eccede il contributo pubblico previsto per la ristruttur­azione a seguito dell’evento sismico. Il contributo pubblico e incentivo del 110% si cumulano ma la detrazione si applica sulle spese rimaste a carico del contribuen­te al netto di ciò che ha ricevuto o che riceverà dalla Regione, ma senza la maggiorazi­one del 50%. La regola vale per i Comuni colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In sostanza la combinazio­ne dei due commi porta a questa interpreta­zione: a) La maggiorazi­one del 50% non si applica in presenza di un contributo pubblico in quanto le due agevolazio­ni sono incompatib­ili; b) Si usufruisce del bonus del 110% sulla quota delle spese eccedenti il contributo pubblico senza maggiorazi­one del 50%.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy