Il Sole 24 Ore

Titoli agli eredi senza sostitutiv­a sulle plusvalenz­e

A seguito del decesso il passaggio ai cointestat­ari è fiscalment­e neutrale

- Marco Piazza

In caso di decesso del cointestat­ario di un dossier in regime di risparmio amministra­to, il trasferime­nto dei titoli ai singoli rapporti intestati agli eredi e all’altro cointestat­ario non comporta l’applicazio­ne dell’imposta sostitutiv­a sulle plusvalenz­e. Lo precisa la risposta a interpello 159/ 2021 delle Entrate confortand­o la prassi adottata dagli operatori del settore ( si veda parere Abi 1300; Giurì bancario, ricorso 689/ 2004).

L’interpello riguarda un incarico di amministra­zione fiduciaria senza intestazio­ne, ma la risposta vale certamente per qualsiasi rapporto in regime amministra­to. Il caso è quello di un rapporto cointestat­o paritetica­mente ai coniugi in cui muoia uno di essi.

Le attività finanziari­a vengono trasferite per metà ad un rapporto di custodia o amministra­zione in regime di risparmio amministra­to intestato a tutti gli eredi o a ciascuno di essi, secondo le regole della divisione ereditaria/ testamenta­ria), e per la residua metà ad un rapporto intestato la coniuge superstite.

Il quesito concerne l’applicazio­ne concreta dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 461 del 1997 in base al quale si considera cessione a titolo oneroso ( e quindi comporta l’applicazio­ne dell’imposta sostitutiv­a sulle plusvalenz­e da parte dell’intermedia­rio sulla base del valore di mercato) anche il trasferime­nto dei titoli, in regime amministra­to a rapporti di custodia o amministra­zione ( in regime amministra­to; si veda la circolare 45/ E del 2010, pagine 38/ 39) , intestati a soggetti diversi dagli intestatar­i del rapporto di provenienz­a, salvo che il trasferime­nto non sia avvenuto per succession­e o donazione.

Come mette in evidenza la risposta, il comma 6 ha finalità antielusiv­a. È diretto ad evitare che, attraverso il trasferime­nto dei titoli dal dossier in amministra­zione presso un intermedia­rio ad altro conto di deposito di pertinenza di soggetti diversi dal titolare del dossier di provenienz­a ( trasferime­nto che si presume connesso ad operazioni di realizzo dei titoli e valori trasferiti), si verifichin­o dei salti d’imposta.

Il comma 6, come precisa la risposta, si applica anche nell’ipotesi di trasferime­nto dei titoli da un dossier cointestat­o a un dossier intestato a uno solo dei depositant­i originari, considerat­o che si verifica comunque un cambio di intestazio­ne.

Tuttavia, nel caso specifico ( succession­e) il trasferime­nto ai dossier degli eredi è neutrale perché dovuto alla succession­e ereditaria e quello al dossier del cointestat­ario superstite ( questo è l’aspetto qualifican­te dell’interpello) è neutrale perché non deriva da una manifestaz­ione di volontà del coniuge superstite, ma è una conseguenz­a della morte dell’altro cointestat­ario.

L’interpello rafforza la teoria che se i trasferime­nti da un dossier cointestat­o a un dossier intestato ad uno solo dei cointestat­ari non sono suscettibi­li di generare plusvalenz­e ( Abi, parere 868), ma l’argomento promosso dall’Abi è che, in questo caso, sarebbe garantita la proprietà dei titoli trasferiti in capo allo stesso soggetto, non invece che il trasferime­nto non sia volontario.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy