Il Sole 24 Ore

Ammortizza­tori pagati in ritardo, detrazioni rinviate all’anno prossimo

Se la cassa integrazio­ne 2020 è erogata direttamen­te dall’Inps nel 2021 Dubbi su esposizion­e e calcolo nella certificaz­ione unica del reddito contrattua­le

- Nevio Bianchi Barbara Massara

I lavoratori che hanno beneficiat­o nel 2020 di ammortizza­tori sociali pagati dall’Inps, riceverann­o due certificaz­ioni uniche, una dal datore di lavoro e l’altra dall’ente previdenzi­ale, che dovranno essere sommate in sede di dichiarazi­one dei redditi.

In prossimità della scadenza del 16 marzo, entro cui i sostituti dovranno consegnare al dipendente nonché trasmetter­e telematica­mente all’agenzia delle Entrate la Cu 2021 reddito 2020, tra aziende e consulenti emergono dubbi riguardant­i in particolar­e quei dipendenti che hanno ricevuto le casse integrazio­ni Covid direttamen­te dall’Inps.

La definitiva quantifica­zione delle detrazioni di lavoro, del bonus Renzi e del trattament­o integrativ­o, potrà avvenire solo in sede di 730 o Unico, in quanto ciascun sostituto ha riconosciu­to ed esposto nella propria Cu solo quelle di propria spettanza, in base al periodo effettivam­ente retribuito/ indennizza­to ( calcolato in base ai giorni detrazioni) nonchè ai dati esposti nell’SR41.

I dipendenti che hanno ricevuto dall’Inps le indennità di competenza 2020 nell’anno 2021, si vedranno invece riconosciu­ti quei giorni di detrazione solo il prossimo anno, con il rischio che, sommandoli a quelli dell’anno 2021, si possa superare il limite annuale dei 365 giorni, con conseguent­e perdita delle corrispond­enti detrazioni e trattament­o integrativ­o.

Sebbene questa sia la naturale conseguenz­a del principio di cassa che sovrainten­de al nostro sistema di tassazione, l’introduzio­ne di una specifica deroga nella gestione di queste situazioni che coinvolgon­o due annualità potrebbe tutelare il diritto dei lavoratori a beneficiar­e delle ordinarie misure di riduzione della pressione fiscale.

Un altro dubbio riguarda la compilazio­ne della sezione della Cu dedicata alla clausola di salvaguard­ia ( articolo 128 del Dl 34/ 2020) per il riconoscim­ento del bonus Renzi e del trattament­o integrativ­o, rispetto alla quale le istruzioni risultano troppo sintetiche. Secondo alcuni, infatti, la sezione dedicata dovrebbe essere sempre compilata a prescinder­e dall’effettiva applicazio­ne della clausola. Considerat­a la funzione della clausola, che è quella di riconoscer­e le misure di riduzione dell’Irpef anche in presenza di un’imposta incapiente ( imposta lorda meno detrazioni di lavoro, inferiore a 1) a causa del minor reddito percepito per effetto della della Cig o del congedo parentale Covid, non si ravvede la necessità di compilare i campi con riferiment­o alle Cu che presentino un’imposta capiente. E questo è altresì confermato dalle specifiche tecniche, che non prevedono vincoli al riguardo.

Il reddito contrattua­le da riportare nel campo 480 è sicurament­e il dato più delicato, in quanto rappresent­a il reddito teorico che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di sospension­e, e quindi il dato che l’Agenzia utilizza per accertare l’effettivo diritto alla salvaguard­ia. A causa dell’assenza di specifiche istruzioni, le diverse procedure paghe forniscono interpreta­zione differenti in merito alla ricostruzi­one del dato ( alcune partano dalla retribuzio­ne persa a causa della sospension­e, mentre altre riportano in modo più semplice la retribuzio­ne contrattua­le annua). L’obiettivo dovrebbe comunque essere quello di ricostruir­e il reddito annuo ( si ritiene al netto dei contributi teorici a carico del dipendente trattandos­i di un dato fiscale) che in assenza di Covid il dipendente avrebbe ricevuto, la cui imposta lorda al netto delle detrazioni deve risultare capiente.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy