Il Sole 24 Ore

L’edificio strumental­e all’attività agricola è pertinenzi­ale

Compendio rurale venduto come cessione di azienda a imprendito­ri profession­ali

- Francesco Giuseppe Carucci

In ambito di piccola proprietà contadina, il fabbricato è pertinenzi­ale al terreno se è strumental­e all'attività agricola. È quanto ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3597 pubblicata il 12 febbraio scorso.

Il beneficio fiscale per l'arrotondam­ento della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4- bis, del Dl 194/ 2009, si applica alle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferime­nto a titolo oneroso, a imprendito­ri agricoli profession­ali e coltivator­i diretti iscritti nella previdenza agricola, di terreni agricoli e relative pertinenze.

La questione di cui si sono occupati i giudici di legittimit­à verte sulla corretta fruizione del beneficio in caso di trasferime­nto di un compendio agricolo, nella forma di contratto di cessione di azienda, ad un imprendito­re agricolo profession­ale. L'asse immobiliar­e è costituito dal terreno e da alcuni fabbricati ivi insistenti destinati all'esercizio di attività agriturist­iche.

A parere dell'agenzia delle Entrate, il trasferime­nto dei fabbricati non avrebbe potuto scontare l'imposizion­e agevolata per difetto della natura accessoria rispetto al terreno. Infatti, in assenza dei manufatti, sarebbe risultato inibito l'esercizio dell'attività agriturist­ica. Tale circostanz­a connota, secondo le Entrate, la funzione strumental­e dei fabbricati all'attività agricola esercitata nel fondo negando, invece, il generale rapporto di pertinenzi­alità riconducib­ile all'articolo 817 del Codice civile secondo cui le pertinenze sono « destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa » . D'altra parte, la posizione dell'Agenzia era già nota. Con la risoluzion­e n. 26/ E del 6 marzo 2015, infatti, aveva sostenuto che sussiste rapporto di pertinenzi­alità ove vi sia connession­e funzionale tra il fabbricato ed il terreno agricolo e che detto rapporto non coincide con la relazione di strumental­ità attinente, invece, alla individuaz­ione dei beni necessari per l'esercizio dell'impresa agricola.

Nel caso oggetto di decisione tale contrappos­izione apparirebb­e ancor più evidente poiché il trasferime­nto dei cespiti non è avvenuto per semplice compravend­ita, ma nella forma della cessione di azienda.

A quest'ultimo proposito la Cassazione, richiamand­o un ormai consolidat­o orientamen­to, ha avuto modo di ribadire che, in consideraz­ione della ratio legis, il beneficio è fruibile indipenden­temente dalla tipologia dell'atto stipulato purché comporti il trasferime­nto dei cespiti nel rispetto dei presuppost­i oggettivi e soggettivi sottesi all'agevolazio­ne. Con riferiment­o al rapporto di pertinenzi­alità, invece, i giudici di legittimit­à hanno ribaltato la posizione delle Entrate. Si è osservato, difatti, che il fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalment­e rurale – e dunque strumental­e - anche se, da un punto di vista civilistic­o, non dovesse costituire pertinenza del terreno.

Nella materia in commento, pertanto, prevale una visione in virtù della quale il rapporto di pertinenzi­alità si configura in funzione dell'attività di impresa ben potendo estendersi l'agevolazio­ne fiscale al trasferime­nto di tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumental­i all'esercizio dell'attività agricola, definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3bis, del Dl 557/ 1993.

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