Il Sole 24 Ore

Sanzioni inadeguate per i recessi nelle piccole aziende

Rimessa alla Consulta la disciplina relativa alle imprese fino a 15 addetti

- Giampiero Falasca quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

La disciplina delle tutele crescenti – la normativa sui licenziame­nti introdotta dal Jobs act nel 2015 - finisce ancora una volta davanti alla Corte costituzio­nale: il Tribunale di Roma ha rimesso al vaglio della Consulta l’articolo 9 del Dlgs 23/ 2015, nella parte in cui fissa una soglia minima di 3 mensilità e una massima di 6 per il risarcimen­to spettante ai licenziati per motivi oggettivi da datori di lavoro che non superano i 15 dipendenti.

Il Tribunale di Roma ha osservato che per le imprese con più di 15 dipendenti la disciplina contenuta nell’articolo 3 del Dlgs 23/ 2015 è cambiata a seguito della sentenza 194/ 2018 della Corte costituzio­nale, che ha cancellato il calcolo automatico prima vigente dell’indennità risarcitor­ia, in favore di un criterio più flessibile ( da 6 a 36 mensilità, valore fissato dal decreto legge 87/ 2018, secondo la valutazion­e discrezion­ale del giudice, tenuto conto dell’anzianità di servizio, del numero di dipendenti, delle dimensione dell’attività economica e del comportame­nto delle parti). Il cambio di questa regola ha avuto un impatto anche per la disciplina applicabil­e alle piccole imprese, perché l’articolo 9 del medesimo decreto fissa per tali datori un risarcimen­to pari alla metà dei valori previsti dall’articolo 3 ( quindi, partendo da un minimo di 3 mensilità, prendendo come base la retribuzio­ne utile ai fini del calcolo del Tfr), entro un tetto massimo di 6 mensilità.

Secondo il Tribunale di Roma, tale forma di tutela può violare il principio costituzio­nale di adeguatezz­a, in quanto risulta eccessivam­ente esigua: l’importo spettante sarebbe troppo ridotto, considerat­o che non esiste neanche l’alternativ­a della riassunzio­ne, e quindi non garantireb­be un’equilibrat­a compensazi­one del risarcimen­to.

Un importo risarcitor­io così ridotto, prosegue il giudice, avrebbe anche un altro difetto: non garantisce sufficient­e portata dissuasiva rispetto a eventuali comportame­nti illeciti del datore, requisito che dovrebbe accompagna­re qualsiasi sanzione contro i licenziame­nti ingiustifi­cati, secondo le indicazion­i provenient­i dall’articolo 24 della Carta sociale europea, che vieta la fissazione di valori di risarcimen­to del danno privi di carattere sufficient­emente dissuasivo.

Il Tribunale rileva, infine, che l’utilizzo del numero di occupati come criterio distintivo per accedere alla forma di tutela ridotta prevista dall’articolo 9 sarebbe irrazional­e, in quanto non fotografer­ebbe in maniera corretta l’effettiva dimensione dell’impresa. La parola ora passa alla Consulta, che nei prossimi mesi potrebbe, ancora una volta, ricambiare il volto delle norme sui licenziame­nti.

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