Sanzioni inadeguate per i recessi nelle piccole aziende
Rimessa alla Consulta la disciplina relativa alle imprese fino a 15 addetti
La disciplina delle tutele crescenti – la normativa sui licenziamenti introdotta dal Jobs act nel 2015 - finisce ancora una volta davanti alla Corte costituzionale: il Tribunale di Roma ha rimesso al vaglio della Consulta l’articolo 9 del Dlgs 23/ 2015, nella parte in cui fissa una soglia minima di 3 mensilità e una massima di 6 per il risarcimento spettante ai licenziati per motivi oggettivi da datori di lavoro che non superano i 15 dipendenti.
Il Tribunale di Roma ha osservato che per le imprese con più di 15 dipendenti la disciplina contenuta nell’articolo 3 del Dlgs 23/ 2015 è cambiata a seguito della sentenza 194/ 2018 della Corte costituzionale, che ha cancellato il calcolo automatico prima vigente dell’indennità risarcitoria, in favore di un criterio più flessibile ( da 6 a 36 mensilità, valore fissato dal decreto legge 87/ 2018, secondo la valutazione discrezionale del giudice, tenuto conto dell’anzianità di servizio, del numero di dipendenti, delle dimensione dell’attività economica e del comportamento delle parti). Il cambio di questa regola ha avuto un impatto anche per la disciplina applicabile alle piccole imprese, perché l’articolo 9 del medesimo decreto fissa per tali datori un risarcimento pari alla metà dei valori previsti dall’articolo 3 ( quindi, partendo da un minimo di 3 mensilità, prendendo come base la retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr), entro un tetto massimo di 6 mensilità.
Secondo il Tribunale di Roma, tale forma di tutela può violare il principio costituzionale di adeguatezza, in quanto risulta eccessivamente esigua: l’importo spettante sarebbe troppo ridotto, considerato che non esiste neanche l’alternativa della riassunzione, e quindi non garantirebbe un’equilibrata compensazione del risarcimento.
Un importo risarcitorio così ridotto, prosegue il giudice, avrebbe anche un altro difetto: non garantisce sufficiente portata dissuasiva rispetto a eventuali comportamenti illeciti del datore, requisito che dovrebbe accompagnare qualsiasi sanzione contro i licenziamenti ingiustificati, secondo le indicazioni provenienti dall’articolo 24 della Carta sociale europea, che vieta la fissazione di valori di risarcimento del danno privi di carattere sufficientemente dissuasivo.
Il Tribunale rileva, infine, che l’utilizzo del numero di occupati come criterio distintivo per accedere alla forma di tutela ridotta prevista dall’articolo 9 sarebbe irrazionale, in quanto non fotograferebbe in maniera corretta l’effettiva dimensione dell’impresa. La parola ora passa alla Consulta, che nei prossimi mesi potrebbe, ancora una volta, ricambiare il volto delle norme sui licenziamenti.