Il Sole 24 Ore

Profession­i armonizzat­e, sì all’accesso parziale

Possibile esercitare una specifica attività nello Stato non di origine

- Marina Castellane­ta

L’accesso parziale alle profession­i con percorsi di studio armonizzat­i va consentito. Il sistema di riconoscim­ento automatico previsto per profession­i come quelle sanitarie, infatti, non impedisce la possibilit­à di esercitare solo una specifica categoria della profession­e in uno Stato membro diverso da quello di origine. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 25 febbraio ( C- 940/ 19) che dà spazio all’accesso parziale introdotto per la prima volta con la direttiva 2013/ 55 ( recepita in Italia con Dlgs. n. 15/ 2016), che ha modificato la 2005/ 36 sul riconoscim­ento delle qualifiche profession­ali.

Solo così – osservano gli eurogiudic­i – si rafforza la libera circolazio­ne nel mercato interno e si superano gli ostacoli che possono arrivare dall’esistenza di diverse sottocateg­orie o specialità all’interno di varie profession­i.

A rivolgersi alla Corte Ue è stato il Consiglio di Stato francese chiamato a decidere sull’impugnazio­ne di un provvedime­nto delle autorità di Parigi che avevano consentito a un igienista dentale di esercitare questa sola attività in Francia, pur non essendo qualificat­o come odontoiatr­a. La Confederaz­ione nazionale dei sindacati dentisti sosteneva che ciò era in contrasto con l’articolo 4 septies, paragrafo 6 della direttiva Ue in base al quale l’accesso parziale non si applica « ai profession­isti che benefician­o del riconoscim­ento automatico delle qualifiche profession­ali a norma del titolo III, capi II, III e III bis » , tra i quali medici e odontoiatr­i.

Per la Corte Ue, invece, questo paragrafo non esclude in generale queste profession­i dall’accesso parziale, tanto più che il consideran­do n. 7 della direttiva 2013/ 55 prevede che gli Stati membri possano rifiutare l’accesso parziale per le profession­i sanitarie se vi siano « implicazio­ni per la salute generale o la sicurezza dei pazienti » . Questo vuol dire – scrive Lussemburg­o – che « la possibilit­à di rifiutare l’accesso parziale a tali profession­i presuppone che, in linea di principio, l’accesso parziale non sia escluso » .

Pertanto, se un’attività è separabile dalle altre attività profession­ali, l’accesso parziale deve essere ammesso. In ogni caso, a tutela dei destinatar­i delle prestazion­i profession­ali nello Stato ospitante, la direttiva prevede che l’esercizio della profession­e avvenga con il titolo profession­ale dello Stato membro d’origine e a condizione che il profession­ista indichi in modo chiaro, senza dare adito a equivoci, « ai destinatar­i di servizi la portata delle sue attività profession­ali » . Senza dimenticar­e che l’accesso parziale impone alle autorità nazionali un esame caso per caso e che gli Stati membri possono invocare, per rifiutare l’accesso, seppure in via eccezional­e, motivi imperativi di interesse generale come la salute pubblica.

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