Professioni armonizzate, sì all’accesso parziale
Possibile esercitare una specifica attività nello Stato non di origine
L’accesso parziale alle professioni con percorsi di studio armonizzati va consentito. Il sistema di riconoscimento automatico previsto per professioni come quelle sanitarie, infatti, non impedisce la possibilità di esercitare solo una specifica categoria della professione in uno Stato membro diverso da quello di origine. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 25 febbraio ( C- 940/ 19) che dà spazio all’accesso parziale introdotto per la prima volta con la direttiva 2013/ 55 ( recepita in Italia con Dlgs. n. 15/ 2016), che ha modificato la 2005/ 36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Solo così – osservano gli eurogiudici – si rafforza la libera circolazione nel mercato interno e si superano gli ostacoli che possono arrivare dall’esistenza di diverse sottocategorie o specialità all’interno di varie professioni.
A rivolgersi alla Corte Ue è stato il Consiglio di Stato francese chiamato a decidere sull’impugnazione di un provvedimento delle autorità di Parigi che avevano consentito a un igienista dentale di esercitare questa sola attività in Francia, pur non essendo qualificato come odontoiatra. La Confederazione nazionale dei sindacati dentisti sosteneva che ciò era in contrasto con l’articolo 4 septies, paragrafo 6 della direttiva Ue in base al quale l’accesso parziale non si applica « ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis » , tra i quali medici e odontoiatri.
Per la Corte Ue, invece, questo paragrafo non esclude in generale queste professioni dall’accesso parziale, tanto più che il considerando n. 7 della direttiva 2013/ 55 prevede che gli Stati membri possano rifiutare l’accesso parziale per le professioni sanitarie se vi siano « implicazioni per la salute generale o la sicurezza dei pazienti » . Questo vuol dire – scrive Lussemburgo – che « la possibilità di rifiutare l’accesso parziale a tali professioni presuppone che, in linea di principio, l’accesso parziale non sia escluso » .
Pertanto, se un’attività è separabile dalle altre attività professionali, l’accesso parziale deve essere ammesso. In ogni caso, a tutela dei destinatari delle prestazioni professionali nello Stato ospitante, la direttiva prevede che l’esercizio della professione avvenga con il titolo professionale dello Stato membro d’origine e a condizione che il professionista indichi in modo chiaro, senza dare adito a equivoci, « ai destinatari di servizi la portata delle sue attività professionali » . Senza dimenticare che l’accesso parziale impone alle autorità nazionali un esame caso per caso e che gli Stati membri possono invocare, per rifiutare l’accesso, seppure in via eccezionale, motivi imperativi di interesse generale come la salute pubblica.