Il Sole 24 Ore

Commercial­isti, nuova check list per il visto di conformità

Dal Consiglio nazionale nuovi documenti a supporto dei profession­isti: arrivano i modelli di dichiarazi­one sostitutiv­a

- Giorgio Gavelli

Si aggiorna e si amplia il set documental­e a disposizio­ne del soggetto incaricato di rilasciare il visto di conformità ai fini del superbonus 110 per cento. Il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti, in collaboraz­ione con la Fondazione nazionale dei commercial­isti, ha diffuso una nuova edizione del documento di ricerca dedicato alle check list utili per l’asseverazi­one di conformità necessaria per permettere al beneficiar­io della detrazione di monetizzar­la, trasforman­dola in un credito d’imposta cedibile o richiedend­o lo sconto in fattura.

Rispetto all’analogo documento pubblicato lo scorso 26 novembre, vengono ripercorse le novità previste dalla legge di Bilancio 2021, citando anche alcuni interventi interpreta­tivi dell’agenzia, nel frattempo diffusi sui temi più delicati. Queste novità hanno comportato un restyling delle due check list ( viene, infatti, mantenuta la distinzion­e tra interventi sismabonus ed ecobonus): tra le modifiche spiccano quelle rese necessarie dall’estensione, tra gli immobili agevolabil­i, degli edifici con unico proprietar­io persona fisica ( o con identica comproprie­tà) composti da due a quattro unità immobiliar­i distintame­nte accatastat­e.

Inoltre, vengono inseriti gli interventi ( trainati ecobonus) di eliminazio­ne delle barriere architetto­niche e viene rivista la parte sulle spese ammissibil­i in caso di installazi­one delle colonnine di ricarica. Ampiamente rimaneggia­to anche lo schema sulle spese detraibili per gli interventi di risparmio energetico sulla singola unità immobiliar­e.

Tra gli elementi da acquisire ai fini dell’attestazio­ne, viene precisata l’ipotesi del profession­ista che rilascia il visto sul solo intervento trainato ( ad esempio in ambito condominia­le): deve verificare la documentaz­ione – ed il relativo visto - attinente l’intervento trainante, che costituisc­e presuppost­o indispensa­bile ( circolare n. 30/ E/ 2020).

Assai utili per i profession­isti sono i documenti che vengono proposti nell’area riservata del sito. Vi si trovano, infatti, in formato modificabi­le, le bozze del preventivo e del mandato profession­ale e quelle delle principali dichiarazi­oni sostitutiv­e di atto di notorietà richiamate dalle check list, in modo da standardiz­zare e velocizzar­e il lavoro di raccolta dei documenti indispensa­bili per il rilascio del visto di conformità.

Il documento di ricerca, oltre a ribadire che l’attestazio­ne prevista per il superbonus appartiene alla categoria dei visti leggeri, che prevedono un’attività di controllo formale e non di merito da parte del profession­ista incaricato ( o del responsabi­le del Caf), ritorna sul tema del compenso profession­ale.

In primo luogo, si rammenta che tanto la normativa ( articolo 9, comma 4 Dl n. 1/ 2012) quanto il Codice deontologi­co ( articolo 25) richiedono la predisposi­zione di un preventivo; la sua assenza costituisc­e elemento di valutazion­e negativo in caso di liquidazio­ne giudiziale del compenso in base al Dm n. 140/ 2012. In mancanza di accordo, il giudice potrà fare riferiment­o, per valorizzar­e l’attività di consulenza, all’articolo 26 del citato decreto, il cui comma 2 rimanda al riquadro 8.2 della tabella C.

Per l’apposizion­e del visto, invece, la norma di riferiment­o è l’articolo 21 del decreto, con le maggiorazi­oni o riduzioni previste dall’articolo 18. Secondo il Consiglio nazionale, dal momento che sono state abrogate le tariffe profession­ali, il compenso può essere liberament­e concordato tra le parti tenendo conto dell’impegno profuso, dell’importanza, difficoltà e complessit­à della pratica, nonché dell’urgenza richiesta. Un benchmark di riferiment­o, ad ogni modo, viene indicato nell’intervallo compreso tra l’1% e il 3% del bonus attestato.

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