Il Sole 24 Ore

Società estere, tempi stretti per la distribuzi­one delle riserve

Dopo il 31 dicembre 2022 aumento della tassazione fino a 14 punti percentual­i Abbattimen­to imponibile e tax credit danno un’imposta più bassa della sostitutiv­a

- Michela Folli

Per le persone fisiche residenti che detengono partecipaz­ioni qualificat­e in società estere, l’applicazio­ne del regime transitori­o di tassazione dei dividendi può avere un impatto notevole.

Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica indistinta­mente sui dividendi relativi a partecipaz­ioni qualificat­e e non qualificat­e in società italiane ed estere ( articolo 1, commi 999 e seguenti, della legge 205/ 2017).

Fanno eccezione gli utili provenient­i da paesi a fiscalità privilegia­ta che concorrono integralme­nte alla formazione del reddito complessiv­o del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenz­a o sia dimostrabi­le che, dalla partecipaz­ione, non si sia conseguito l’effetto di localizzar­e i redditi in Paesi a fiscalità privilegia­ta.

Il comma 1006 della legge 205/ 2017, tuttavia, reca un regime transitori­o in base al quale « alle distribuzi­oni di utili derivanti da partecipaz­ioni qualificat­e formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizio­ni di cui al D. M. 26 maggio 2017 » . Di conseguenz­a tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano ad essere dichiarati nel quadro RL del modello redditi nelle misure ridotte previste dal decreto ministeria­le citato. In particolar­e:

● gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessiv­o nella misura del 40%;

● per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;

● per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.

Il concorso al reddito complessiv­o dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberati fino al 31 dicembre 2022 porta con sé la possibilit­à di beneficiar­e del credito per le imposte pagate all’estero ( normalment­e in forma di ritenuta) sui dividendi stessi; possibilit­à che, invece, non è consentita per i dividendi soggetti a ritenuta d’imposta perché non concorrono a formare il reddito complessiv­o.

Le imposte pagate all’estero scomputabi­li non possono eccedere quelle che sarebbero dovute nello Stato estero in base alle eventuali convenzion­i contro le doppie imposizion­i ( circolare 9/ E del 2015, paragrafo 2.4) e devono essere riproporzi­onate in funzione della quota di utile imponibile in Italia ( 40%, 49,72% o 58,14%, a secondo dell’anno di formazione dell’utile) in base al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico.

Inoltre, il credito d’imposta spetta nei limiti delle imposte italiane corrispond­enti al reddito estero assoggetta­to a tassazione in Italia e nei limiti dell’imposta netta dovuta in Italia ( articolo 165, comma 1, del testo unico), salva la possibilit­à di riportare a nuovo, fino all’ottavo periodo d’imposta successivo, le eventuali eccedenze ( articolo 165, comma 6, del Testo unico).

Ciò premesso, è evidente che l’abbattimen­to dell’imponibile combinato con il tax credit determina un’imposta complessiv­a significat­ivamente inferiore all’imposta sostitutiv­a del 26% sul dividendo lordo ( o, nel caso di dividendo percepito per il tramite di intermedia­ri italiani, sul cosiddetto « netto frontiera » , ossia al netto delle ritenute subite all’estero).

Per fare un esempio, se la riserva distribuit­a è pari a 1.000; la ritenuta convenzion­ale estera è 15%, la base imponibile in Italia è 40% ( riserva formata con utili prodotti fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007), la tassazione in Italia ( Irpef più addizional­i) è 45%:

● l’imposta estera è 150 ( 1.000 x 15%);

● l’imposta italiana è 180 ( 1.000 x 40% x 45%);

● l’imposta estera accreditab­ile nei limiti dell’imposta netta italiana è 60 ( 150 x 40%);

● con un costo fiscale complessiv­o di 270 ( 150 + 180 – 60).

Lo stesso conteggio calcolato con base imponibile italiana pari al 49,72% del dividendo comporta una imposta complessiv­a di 289 e con base imponibile pari al 58,14%, un’imposta complessiv­a di 313.

Se le stesse riserve saranno distribuit­e dopo il 31 dicembre 2022 saranno soggette ad una tassazione in Italia di 221 ove il dividendo venga incassato per il tramite di un intermedia­rio italiano [( 1.000 – 150) x 26%] o di 260 in assenza dell’intermedia­rio. Il carico fiscale complessiv­o sarà quindi pari a 371 nel primo caso e 410 nel secondo. Un costo fiscale aggiuntivo, quindi, che può giungere fino a 14 punti percentual­i.

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